Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 29-04-2011, n. 16697 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.V., al quale è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi due di reclusione per i delitti di cui all’art. 81 c.p., comma 2, artt. 368 e 646 cod. pen., commessi in (OMISSIS), giusta sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia in data 16 ottobre 2009, irrevocabile il 25 novembre 2009, ha chiesto allo stesso Giudice, con istanza depositata il 11 febbraio 2010, la correzione della predetta sentenza, espungendo da essa l’erronea indicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata ex art. 99 c.p., comma 4, e sostituendola con quella della recidiva semplice a norma dello stesso art. 99, comma 1, correttamente ravvisatale sulla base dei suoi precedenti penali.

2. Il Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 febbraio 2010, ha respinto la domanda, rilevando, da un lato, l’impossibilità di contestare il titolo esecutivo, costituito dalla predetta sentenza divenuta irrevocabile, e, dall’altro, che eventuali errori intervenuti in sede di fruito patteggiamento allargato avrebbero dovuto essere fatti valere con i mezzi ordinari di impugnazione, non sussistendo alcun errore materiale emendabile con la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen..

3. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il B., tramite il suo difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Petrocchi, denunciando sia il vizio di mancanza e, comunque, manifesta illogicità e contradaittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); sia la violazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).

Il Tribunale avrebbe reso una motivazione puramente apparente, eludendo il thema decidendi costituito dall’evidente materialità dell’errore denunciato, desumibile dalla mera lettura del certificato penale che attesta due condanne per delitti non colposi riportate dal B. prima della sentenza di cui si discute: la prima per bancarotta fraudolenta commessa il (OMISSIS), divenuta irrevocabile il 27/6/1997, e la seconda per bancarotta semplice commessa il (OMISSIS), divenuta irrevocabile il 15/10/2002, cosicchè il secondo reato sarebbe stato consumato prima della esecutività della sentenza di condanna per il primo reato e in difetto, quindi, delle condizioni per contestare la recidiva.

Ne discende, secondo il ricorrente, con riguardo ai più recenti reati, commessi nel (OMISSIS), per i quali è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen., la configurabilità della recidiva semplice e non reiterata, e, pertanto, l’evidente erroneità dell’indicazione di quest’ultima specie di recidiva nella sentenza di patteggiamento e la contraddittorietà del provvedimento impugnato, laddove rileva che l’errore si sarebbe risolto a favore dell’imputato, posto che il patteggiamento cosiddetto allargato su pena superiore a due anni, qual’è quella applicata nella fattispecie, è precluso ai recidivi reiterati ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 1-bis, annotazione, quest’ultima, che conforterebbe anzichè vanificare l’errore materiale denunciato.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 130 c.p.p., comma 1, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che trova spazio ogni qual volta l’errore verta su "statuizione obbligatoria ed a contenuto predeterminato", quale deve ritenersi quella qui denunciata, foriera di gravi conseguenze per l’imputato in sede di esecuzione, non sospendibile ex art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c) e di preclusione all’accesso ai benefici penitenziari.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile perchè i motivi addotti sono manifestamente infondati.

L’errore denunciato non è materiale ed era emendabile solo con l’esperimento dei normali mezzi di impugnazione, come correttamente ritenuto dal Giudice dell’esecuzione.

La contestazione che si legge nell’epigrafe della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile dal 25 novembre 2009, reca la chiara indicazione della "recidiva reiterata";

l’accordo sulla pena, trascritto nella motivazione della medesima sentenza, tiene conto proprio della detta recidiva, calcolando sulla pena base di anni due di reclusione per il delitto ritenuto più grave, di cui al capo b) della rubrica (calunnia), l’aumento obbligatorio di un anno, che è proprio quello previsto per la recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4, prima parte, con l’ulteriore aumento della pena di mesi tre per la continuazione col reato di cui al capo a) (appropriazione indebita), e la riduzione finale di 1/3 ad anni due e mesi due di reclusione ex art. 444 c.p.p., comma 1.

D’altronde, contrariamente all’assunto del ricorrente non si ravvisa in atti un accordo diverso tra le parti che sia stato erroneamente trascritto nella sentenza, posto che l’istanza di applicazione della pena a firma dell’avvocato Giuseppe Petrocchi, quale procuratore speciale del B., recante la data del 11 giugno 2009, allegata al ricorso, si riferisce a tre procedimenti penali, tra cui quello definito con la decisione qui dedotta, e, quindi, non è pertinente soltanto ai fatti oggetto della sentenza emessa il successivo 16 ottobre, che si assume errata (nel senso dell’emendabilità con la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. del contrasto, quanto alla misura della pena, tra dispositivo e congiunta volontà delle parti risultante dal verbale di udienza:

Sez. 1, n. 14653 del 05/03/2008, dep. 08/04/2008, Dongu, Rv. 240119;

mentre non sono stati ritenuti rettificabili con il procedimento di correzione di errori materiali, trattandosi di modificazioni sostanziali, il mancato riferimento, in sentenza, alla concessione della sospensione condizionale della pena, concordata tra le parti, e l’omessa contestazione nel decreto di fissazione dell’udienza, e nella successiva sentenza di applicazione della pena, della recidiva indicata nell’avviso di conclusione delle indagini: Sez. 1, n. 36257 del 29/09/2010, dep. 11/10/2010, Iarusso, Rv. 248284 e n. 26807 del 29/05/2008, dep. 03/07/2008, Tomi, Rv. 240699).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza l’ulteriore condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende per la peculiarità del caso dedotto, posto che il patteggiamento allargato sarebbe stato effettivamente precluso dalla recidiva reiterata che, anche per questo, è stata denunciata come erroneamente considerata.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *