Cons. Stato Sez. IV, Sent., 29-04-2011, n. 2547 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to Maurizio Greco;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze chiede l’annullamento della sentenza della Seconda Sezione del Tar del Lazio che ha annullato il decreto del Comando Generale della Guardia di Finanza con cui i ricorrenti in primo grado erano stati esonerati d’autorità dalla specializzazione di antiterrorismopronto impiego (AT.PI), il cui organico risultava già in eccedenza.

La sentenza impugnata afferma l’illegittimità dell’esonero d’autorità in quanto:

– il Corpo non potrebbe legittimamente esimersi dal fornire ai militari interessati, la comunicazione d’avvio del relativo procedimento, trattandosi d’una statuizione che modifica, in peius, dello status di ciascun dipendente;

– il passaggio al superiore ruolo dei Sovrintendenti di per sé non obbliga il Corpo ad un automatico esonero;

– sarebbe inoltre necessario l’accertamento, di volta di volta, della necessità del mantenimento, o meno, della specializzazione ATPI in capo a ciascun militare anche nel nuovo ruolo;

– la P.A. sarebbe tenuta a dare una, sia pur succinta, contezza delle proprie scelte, caso per caso o, per lo meno, per gruppi omogenei di funzioni ed esigenze da soddisfare in relazione alle esigenze dei reparti d’assegnazione dei militari coinvolti;

– l’obbligo di motivazione non avrebbe potuto reputarsi legittimamente soddisfatto per il solo fatto del richiamo all’eventuale situazione eccedentaria di ciascun reparto;

– il successivo diniego di riottenimento della specializzazione ATPI (oggetto dei motivi aggiunti depositati il 29 novembre 2000) ed il rigetto della domanda del ricorrente sig. D. tendente all’esame di riqualificazione per la specializzazione stessa (oggetto dei motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2003), sarebbero parimenti difettosi di motivazione.

L’appello, senza l’intestazione di specifiche rubriche di gravame, è affidato alla denuncia della violazione della legge 23 aprile 1959, n. 189, e della disciplina risultante dalla circolare del Comando Generale n. 123.000 del 1 aprile 2000.

Nessun controinteressato si è costituito in giudizio.

Chiamata all’udienza pubblica la causa è stata ritenuta in decisione.

Nel merito, il Ministero appellante assume:

– l’inammissibilità del gravame perché i militari, nel fare la domanda di partecipazione al corso per sottufficiali, avevano specificamente accettato tutte le condizioni che ne sarebbero scaturite senza riserve;

– la contraddittorietà della decisione con la precedente giurisprudenza dello stesso Tar del Lazio (cfr. 4 luglio 2007 n. 7386; 21 marzo 2007, n. 4340), per cui l’ingresso dei militari del nuovo grado ben poteva giustificare il sacrificio dell’utilizzo delle specializzazioni conseguite. L’esonero dei ricorrenti innanzi al TAR costituirebbe per l’appellante una logica conseguenza sia della nuova professionalità acquisita nel nuovo grado, sia del vincolo dell’impiego di militari con specializzazione unicamente presso specifici reparti.

L’assunto è complessivamente suscettibile di favorevole considerazione.

1. In primo luogo deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame di primo grado perché, se è vero che i militari, nel fare la domanda di partecipazione al corso per sottufficiali, avevano accettato tutte le condizioni che ne sarebbero scaturite, è anche vero che ciò non può implicare l’abdicazione senza riserve ed a priori ad un diritto costituzionale quale quello concernente la tutela specifica dei propri interessi giuridici.

Di qui la piena ammissibilità del gravame di primo grado.

– 2. Nel merito, quanto ai profili procedimentali delle carenze della motivazione e delle prescritte comunicazioni, affermate nella sentenza di primo grado, si deve rilevare che le affermazioni del primo giudice si muovono in un’ottica meramente formalistica che non può essere condivisa.

In via di principio deve dunque ritenersi che:

– lo status del militare è connotato da specifiche prerogative del suo rapporto di pubblico impiego, derivanti dagli speciali doveri di subordinazione gerarchica ed obbedienza;

– i provvedimenti "d’autorità" che riguardano i militari sono riconducibili alla categoria degli ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare assume una rilevanza di mero fatto, per cui, in conseguenza, non abbisognano di una particolare specifica motivazione ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 29 gennaio 1996, n. 85), né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8018; Consiglio Stato, sez. IV, 05 febbraio 2010, n. 544).

Peraltro — come del resto esattamente afferma la stessa sentenza qui appellata — l’esonero d’autorità si basa su un apprezzamento latamente discrezionale sia delle attitudini dei singoli militari, sia delle esigenze operative connesse con la specializzazione ATPI.. Pertanto non può escludersi che ad altri frequentatori dello stesso corso ovvero di corsi precedenti possano non essere revocate le specializzazioni (o per peculiari qualità degli interessati ovvero perché operanti in Regioni con Organici ATPI non saturi).

Ciò premesso, in linea generale, deve, nondimeno, comunque negarsi che il Comando Generale debba dare una motivazione delle proprie scelte, caso per caso.

Nella fattispecie in esame, peraltro, una motivazione generale dell’esonero dei diversi ricorrenti in primo grado, comunque era stata fornita dal Comando Generale, che aveva collegato l’esonero di autorità dalla specializzazione ATPI al fatto che, nel nuovo ruolo dei sottufficiali, i militari specializzati non potessero trovare utile impiego in relazione all’eccedentaria situazione della forza del settore.

Al riguardo, solo il riscontro della doglianza relativa all’oggettiva inesistenza — sul piano storico e sostanziale — di tale concreta circostanza avrebbe eventualmente potuto inficiare la legittimità dell’atto d’esonero in questione, ma di tali profili non vi è alcun riferimento nella fattispecie in esame.

– 3. Nel caso di specie, in base alla disciplina della lettera a), punto 2 della circolare n. 123000 datata 1 ottobre 1979 – "Specializzazioni qualificazioni e abilitazioni" – del Comando Generale del Corpo della G.F. (e da ultimo aggiornata con l’edizione del 1 aprile 2000), i militari possono essere esonerati dalle specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni conseguite "per passaggio di categoria che ne preclude possibilità di impiego".

Nel caso il provvedimento impugnato in primo grado è dunque legittimamente ancorato ad incontestate ragioni di organico, legate ad una eccedenza di Vicebrigadieri ATPI presso i rispettivi Comandi Regionali di assegnazione ed al fatto che i ricorrenti, in virtù del nuovo status sono stati destinati ad attività maggiormente idonee, ed aderenti, al nuovo grado rivestito.

In conclusione in tali termini l’appello è meritevole di accoglimento.

Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi in relazione alla natura della questione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. accoglie l’appello, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla la sentenza di cui in epigrafe.

– 2. Spese compensate del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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