Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 29-04-2011, n. 16696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8 luglio 2010, depositata il successivo 12 luglio, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da B.A., condannato in espiazione della pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione con fine pena previsto al 19/12/2011, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 30 aprile 2010 che aveva respinto la sua domanda di liberazione anticipata con riguardo ai semestri 4/6/1993-20/7/2000 e 6/7/2001-4/10/2001, perchè aveva riportato condanna per gravi reati commessi successivamente (associazione per delinquere di tipo mafioso fino al (OMISSIS) e tentata estorsione aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, commessa nel (OMISSIS)); e con riguardo al semestre 8/05/2006-8/11/2006, perchè inficiato dal rapporto disciplinare del 21/7/2006 per inosservanza di ordini.

2. Avverso la predetta ordinanza il B. ha proposto ricorso a questa Corte tramite il difensore, avvocato Saverio Loiero, il quale ha dedotto due motivi di gravame.

2.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 77, comma 1, n. 16, (Reg. Pen.) rappresentando che il rapporto disciplinare del (OMISSIS) per presunta inosservanza di ordini (nell’occasione, in partenza per altro carcere, si limitò a salutare i suoi compagni di detenzione, attardandosi, contro i richiami dell’assistente di polizia penitenziaria) non era stato seguito da alcuna contestazione di infrazione disciplinare dalla quale egli avesse potuto difendersi, e, comunque, il comportamento da lui tenuto nel semestre 8/5/2006- 8/11/2006 avrebbe dovuto essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti gli altri parametri positivamente apprezzati dagli stessi educatori penitenziari come indicativi della sua partecipazione all’opera di rieducazione, senza disconoscere che anche il saluto personale ai compagni prima della partenza era indice dei corretti rapporti da lui trattenuti all’interno dell’istituto.

2.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 54 Ord. Pen., art. 26, comma 5, e art. 103 Reg. Pen., per avere il Tribunale escluso la partecipazione del B. all’opera di rieducazione con riguardo ai semestri dal 4/06/1993 20/07/2000 e dal 6/7/2001 al 4/12/2001 sulla base, esclusivamente, dei reati successivamente commessi senza considerare, all’interno dei detti periodi, il suo impegno rieducativo con riguardo ai parametri specificati nell’art. 103, comma 2, Reg. Pen., impegno premiato dal legislatore con il beneficio della liberazione anticipata indipendentemente dai risultati conseguiti, che, invece, rilevano ai fini del diverso beneficio della liberazione condizionale, postulante, a norma dell’art. 176 cod. pen., il ravvedimento del condannato.
Motivi della decisione

3.1. Il primo motivo, pur recando nella sua intestazione solo la denuncia di violazione di legge, propone in realtà anche la censura della motivazione del diniego del beneficio con riguardo al semestre 8/05/2006-8/11/2006, e, sotto quest’ultimo profilo, è fondato.

Il Tribunale si limita, infatti, a registrare l’irregolarità comportamentale commessa dal condannato senza specificarne l’incidenza sulla sua partecipazione all’opera di rieducazione, da valutare, invece, sia pure nell’ambito del semestre in considerazione, con riguardo a tutti i parametri indicati nell’art. 103, comma 2, Reg. Pen., tenendo conto delle positive relazioni degli operatori del trattamento richiamate dal reclamante ma non apprezzate dal giudice.

Non sussiste, invece, la violazione di legge denunciata, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini del rigetto di istanza di liberazione anticipata, è legittima la valutazione del contenuto di un rapporto disciplinare, pur se viziato da nullità per omessa contestazione dell’infrazione, poichè, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 25/03/2009, Bellocco, Rv. 243541 e n. 16986 del 28/11/2002, dep. 10/04/2003, Fedele, Rv. 224792).

3.2. Anche il secondo motivo, a sua volta denunciante carenza motivazionale e non solo violazione di legge, è fondato.

Premesso che, come rilevato dal ricorrente, il delitto associativo di tipo mafioso commesso fino al (OMISSIS), come pure la tentata estorsione aggravata consumata nel (OMISSIS), sono stati riconosciuti, in sede esecutiva, in continuazione con il delitto associativo commesso il (OMISSIS), configurandosi, pertanto, come unitaria l’esecuzione della pena dell’unico delitto continuato con riconosciuto presofferto di anni 7, mesi 4 e giorni 18 di reclusione, il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda di liberazione anticipata con riguardo ai periodi 4/6/1993-20/7/2000 e 6/7/2001-4/10/2001, l’ultimo dei quali neppure integrante un semestre compiuto, sulla base della valenza negativa – rispetto alla partecipazione del B. all’opera di rieducazione – attribuita ai medesimi delitti commessi nel (OMISSIS), che non sono altri rispetto a quelli in esecuzione bensì lo stesso reato continuato in espiazione, di cui quello compiuto fino al (OMISSIS) ritenuto il più grave in sede di continuazione applicata ex art. 671 cod. proc. pen..

Ciò posto, il Tribunale ha del tutto omesso la valutazione frazionata del comportamento del B. nei semestri integranti il presofferto dell’unica pena in espiazione per il delitto continuato di cui sopra, in contrasto con la disposizione di cui all’art 54 Ord. Pen., come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (c.f.r., ex multis, sull’obbligo di valutazione frazionata per semestri del beneficio in esame, Sez. 1, sentenza n. 29352 del 21/06/2001, dep. 19/07/2001, Carbonaro).

4. Discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo esame da svolgere in conformità dei criteri sopra enunciati.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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