Cons. Stato Sez. IV, Sent., 29-04-2011, n. 2545 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ntaldi e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 9496 del 2006, D. G. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, n. 2936 del 18 ottobre 2005 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza per l’annullamento della determinazione n. 237951 del 26.10.1987, adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, con cui è stato disposto il rinvio d’autorità dalla frequenza del 61° corso allievi sottufficiali, ai sensi dell’art. 12 lettera b) della legge 11.12.1975 n. 627, nonché per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento ed in particolare la determinazione del punteggio caratteristico di cui all’art. 12 della legge 11.12.1975 n. 627 e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, il ricorrente D. G. espone di aver frequentato il primo anno del corso allievi sottufficiali della guardia di finanza presso la scuola di Cuneo.

In data 26 ottobre 1987, allorché aveva già iniziato la frequenza del secondo anno presso la scuola di Ostia, gli venne notificato il contenuto del provvedimento impugnato in principalità, mediante il quale il Comandante generale della guardia di finanza ne aveva disposto il rinvio d’autorità dalla frequenza del corso, ai sensi dell’articolo 12, lettera b), della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Con il medesimo provvedimento, era disposta la cessazione della ferma volontaria dell’interessato che, pertanto, veniva collocato in congedo.

L’esponente, precisando di non essere a conoscenza del tenore testuale del provvedimento impugnato e neppure del giudizio caratteristico attribuitogli, ha proposto ricorso giurisdizionale avverso detti provvedimenti, chiedendone l’annullamento, sulla scorta del seguente motivo di gravame: violazione di legge in relazione all’art. 12 lettera b) della legge 11.12.1975 n. 627; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità; sviamento.

Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, evidenziando la correttezza dell’azione amministrativa.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante agisce in appello reiterando le doglianze non accolte in primo grado.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, la sentenza viene censurata in relazione alla mancata valutazione della lievità delle sanzioni disciplinari in cui il ricorrente sarebbe incorso. Si afferma che tali sanzioni si sarebbero verificate nella parte iniziale della permanenza nell’ambiente militare, riferendosi per lo più a violazioni di carattere unicamente formale, evenienza questa di cui il T.A.R. non avrebbe tenuto conto.

2.1. – La censura non è condivisibile.

Va in primo luogo evidenziato il dato oggettivo delle sanzioni riportate dall’appellante, che risulta pari ad un totale di 55 giorni di consegna durante il primo anno di corso, conseguenti a 18 diversi procedimenti per violazioni al regolamento di disciplina militare. Si tratta di un rilievo che ex se appare rilevante per la considerazione dell’idoneità al proseguimento dello stesso corso.

Peraltro, al contrario di quanto dedotto dalla difesa appellante, i fatti commessi non appaiono solo di carattere formale. Tra gli altri, spicca, infatti, il deferimento all’autorità giudiziaria militare per l’esplosione accidentale di un colpo di arma da fuoco all’interno della propria camerata.

Il quadro disciplinare si presenta quindi, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, di notevole vastità e severità.

3. – Con il secondo motivo di diritto, viene lamentata la mancata considerazione in merito al complessivo rendimento scolastico dell’appellante, il quale aveva riportato la sufficienza in quattro delle otto materie di corso, con voti superiori alla sufficienza nelle altre quattro.

3.1. – Anche tale profilo appare recessivo.

Come notato dal giudice di prime cure, l’appellante "aveva riportato tre insufficienze durante le interrogazioni nel corso dell’anno ed era stato rimandato in seconda sessione per la prova scritta d’esame, riportando nelle prove orali votazioni appena mediocri".

Anche in questo caso, i risultati ottenuti non permettono di considerare la valutazione complessiva svolta dall’amministrazione carente dal punto di vista motivazionale in relazione alla qualità di impegno profuso ed ai risultati didattici conseguiti.

4. – Complessivamente, la considerazione globale effettuata dall’amministrazione, e risoltasi in una valutazione negativa del rendimento dell’appellante, appare aderente ai dati emersi dall’esame della documentazione agli atti, escludendo che i provvedimenti gravati possano essere censurabili in relazione ai profili di doglianza sollevati.

5. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 9496 del 2006;

2. Condanna D. G. a rifondere al Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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