Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 2559 Controversie in materia elettorale Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante censura la sentenza n. 274/2011 del 22 aprile 2011, con la quale il T.A.R. Marche ha respinto l’impugnativa, innanzi allo stesso prodotta, avverso il verbale n.38, del 18 aprile 2011, della Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Benedetto del Tronto, di ricusazione della lista dei candidati "La DESTRA – NOI CENTRO" collegata al candidato Sindaco Bruno Gabrielli, in ordine al rinnovo degli organi dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, nella tornata elettorale del 1516 maggio 2011.

E’ fondato il primo motivo di gravame con il quale i ricorrenti hanno contestato la correttezza della pronuncia di irricevibilità del ricorso di primo grado per l’asserita tardiva notifica presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

Infatti, una corretta interpretazione della disposizione contenuta nella lettera b) del secondo comma dell’articolo 129 c.p.a. (a mente del quale il ricorso in materia elettorale deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’atto e alla Prefettura), coerente con la ratio acceleratoria cui è ispirato il giudizio elettorale, ne determina l’incompatibilità con l’applicazione della normativa generale in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato: ciò sia in ragione della ristrettezza dei termini imposti dal legislatore (che mal si concilierebbe con le stesse esigenze di tutela e difesa delle decisioni degli uffici statali riguardanti l’esclusione delle liste dai procedimenti elettorali), sia dagli specifici compiti cui deve adempiere, proprio secondo il citato articolo 129 c.p.a., l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, quale, in particolare, il provvedere a rendere pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico, affissione che ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i contro interessati con effetto dal giorno stesso della affissione, adempimento inconciliabile con la natura e le funzioni dell’Avvocatura dello Stato e strettamente conseguente alla ricevuta notificazione del ricorso.

A ciò consegue la ritualità nel caso di specie della notifica del ricorso, pacificamente avvenuta, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 129 c.p.a. anche presso la sede reale dell’U.T.G. – Prefettura di Modena, e la ricevibilità del ricorso.

Diversamente, nel merito, il pronunciamento del T.A.R. risulta fondato, atteso che vi è diffusa giurisprudenza di questo Consesso, richiamata nella sentenza impugnata, circa la invalidità delle autentiche delle firme di elettori, anche se debitamente effettuate, quando non sia indicata la modalità di identificazione dell’elettore (art. 21 D.P.R. n. 445/2000), che può essere pure la conoscenza diretta.

Parimenti inderogabile è da ritenersi l’indicazione del luogo e della data di autenticazione delle firme, essendo entrambi tali elementi espressamente prescritti dalla legge, in un quadro improntato ad un attento rigore formale, posto a tutela della delicata procedura elettorale.

Non rilevanti appaiono, infine, le censure rivolte in ordine alla indisponibilità della Sottocommissione Elettorale Circondariale ad esaminare un reclamo della lista ricorrente e al fatto che la Sottocommissione abbia proceduto nelle ulteriori operazioni di competenza, senza aver prima comunicato alla stessa lista ricorrente la sua ricusazione. Su entrambi i punti risultano, infatti, ampiamente esaustive le considerazioni svolte nella impugnata sentenza. In particolare i diversi vizi rilevati dalla Sottocommissione non sarebbero potuti essere sanati in sede di reclamo, per cui devono, così ritenersi superate le doglianze sollevate con riferimento al dettato dell’articolo 21octies, c. 2, della L. 241/1990.

Parimenti, nessun pregiudizio è intervenuto a danno della parte ricorrente, per l’ulteriore corso che la Sottocommissione ha dato alle operazioni elettorali senza aver prima avuto notizia della ricusazione della lista, atteso che l’eventuale accoglimento del ricorso da parte del T.A.R., avrebbe caducato anche tali successive attività:

Il Collegio ritiene, altresì, di nulla doversi in ordine alle spese, non essendosi costituiti i controinteressati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge

l "appello.

Nulla per le spese, come in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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