Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 29-04-2011, n. 16692 Esecuzione di pene detentive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L.M. ricorre personalmente per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castroviliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, emessa il 4 giugno 2010, con la quale è stata respinta la sua domanda di sospensione dell’ordine di esecuzione di sentenza di condanna divenuta definitiva il 14 maggio 2010, atteso il divieto di cui all’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), per i condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4.

Il Giudice ha, infatti, ritenuto che non sussistessero, a suo favore, le condizioni previste dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4, comma 2, convertito, con mod., dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, recante, tra l’altro, disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, assumendo come parametro temporale di riferimento la data del 14 maggio 2010 di deliberazione della sentenza di condanna non più impugnabile, anzichè quella del deposito della medesima decisione non ancora avvenuto al tempo della presentazione, il 19 giugno 2010, di questo ricorso per cassazione.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato.

Ai sensi del D.L. n. 272 del 2005, art. 4, comma 2, convertito, con mod., dalla L. n. 49 del 2006, cit., il divieto di sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656 cod. proc. pen., comma 5 nel caso previsto dal comma 9, lett. c), della stessa norma, non si applica nei confronti dei condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, "al momento del deposito della sentenza definitiva", un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di struttura autorizzata, nei casi in cui l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione.

Il limite temporale di riferimento, nell’ipotesi di non coincidenza tra la data di deliberazione e quella di deposito della decisione definitiva, la quale, ove siano stati percorsi tutti i gradi di giurisdizione, corrisponde alla sentenza della Corte di cassazione, deve individuarsi nella data di deposito della sentenza irrevocabile in conformità della testuale disposizione normativa di cui alla L. n. 49 del 2006, art. 4, comma 2 cit., e della finalità di essa tendente a favorire il trattamento socio-riabilitativo dei condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti, benchè recidivi reiterati, quale soluzione da perseguire responsabilmente in alternativa ad una espiazione altrimenti ineluttabile conforme sez. 1, n. 3486 del 02/12/2009 (dep. 27/01/2010), Franzè, Rv. 245983.

Poichè, nella fattispecie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha fatto riferimento, per escludere la ricorrenza delle condizioni di sospensione dell’esecuzione, alla data di deliberazione della sentenza definitiva non ancora depositata al momento della sua decisione, il 4 giugno 2010, omettendo quindi di controllare se, nelle more tra la deliberazione (il 14/5/2010) e il deposito della decisione irrevocabile di condanna (avvenuto il successivo 10/7/2010), il L. avesse intrapreso e seguisse un programma terapeutico, come sostenuto dal ricorrente che ne ha indicato l’avvio il 21 maggio 2010 senza successiva interruzione, si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza e il rinvio degli atti per nuovo esame al Giudice che l’ha pronunciata, il quale provvederà uniformandosi a questa sentenza.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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