Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 2558 Liste elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso è stato ritualmente notificato alla parte pubblica, dovendo ritenersi, nell’ambito del rito speciale delineato dall’art. 129 CPA, che le notificazioni prescritte dal comma 3 di tale articolo debbano essere eseguite presso la sede reale degli uffici ivi indicati, e non già presso l’Avvocatura dello Stato;

Considerato, infatti, che la estrema brevità dei termini previsti dalla legge per il relativo rito esige logicamente che l’Amministrazione pervenga ab initio a conoscenza dell’impugnativa, in modo da potere curare nel modo più sollecito l’affissione richiesta dallo stesso comma 3 e trasmettere nel più breve tempo la pertinente documentazione alla stessa Avvocatura, laddove una notifica del ricorso eseguita presso quest’ultima in conformità alle regole processuali generali (art. 41 comma 3 CPA) non sarebbe compatibile con la tempistica eccezionalmente compressa del rito in questione;

Ritenuto, nel merito, che la sentenza appellata merita conferma;

Considerato, infatti, che in essa esattamente si afferma che l’autenticazione apposta in calce all’elenco n. 1 di cui all’intercalare n. 2 "copre" solo 24 firme dei sottoscrittori, in quanto il consigliere comunale autenticatore attesta di aver autenticato, appunto, solo tale numero di firme, mentre in nessuna parte della documentazione presentata a sostegno della stessa lista risulta l’autenticazione delle restanti 74 sottoscrizioni, che pertanto risultano, in sostanza, prive di qualsiasi forma di asseverazione;

Ricordato che l’art. 28 del d.p.r. n. 570 del 1960 prevede che "i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53…";

Osservato che la formalità dell’autenticazione assolve un ruolo che deve ritenersi essenziale ai fini del rispetto sostanziale della normativa in esame, alla stregua della quale il singolo modulo può dirsi perfezionato solo con le debite autenticazioni (Sez. V, nn. 5011 e 835\2005);

Considerato che non è stato offerto alcun elemento che possa sorreggere l’asserto che l’indicazione in "24" delle sottoscrizioni autenticate (numero indicato, tra l’altro, non solo in cifre, ma anche in lettere) fosse affetta da un mero errore materiale;

Ritenuto che per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto, in quanto infondato;

Considerato che non vi è luogo a dare disposizioni in punto di spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio da parte dell’appellata
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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