Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 29-04-2011, n. 16691 Titolo esecutivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 23 febbraio – 12 marzo 2010, ha respinto la domanda presentata il 12 ottobre 2009 da M.A.H., cittadino giordano, il quale, sulla base del denunciato contrasto tra i principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e la disposizione di cui all’art. 670 cod. proc. pen., aveva richiesto, in via principale, la rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 30 gennaio 1996, con la quale il M. era stato condannato, nella condizione di contumacia per latitanza, alla pena di anni trenta di reclusione per i delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio delle medesime sostanze, quest’ultimo aggravato dall’ingente quantità e dall’avere agito con metodo mafioso; e, in via subordinata, aveva prospettato questione di illegittimità costituzionale dell’art. 670 cod. proc. pen., per denunciato contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, che impone al legislatore italiano il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La decisione di condanna era divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità, sulla base della normativa all’epoca vigente, dell’impugnazione proposta dal difensore di ufficio dello stesso M., poichè sprovvisto di procura speciale, giusta sentenza in data 29 settembre 1997 della Corte d’appello di Milano, oggetto di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte del 13 luglio 1998.

Il Giudice dell’esecuzione, dopo avere qualificato la domanda di cui sopra come istanza di restituzione nel termine, ha osservato l’insussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per il suo accoglimento, perchè il M. non era stato contumace nell’intero giudizio di cognizione definito con la predetta sentenza irrevocabile di condanna, essendo stato estradato in Italia il 16 maggio 1997 e avendo quindi partecipato al giudizio d’appello come "detenuto presente", assistito da due difensori di fiducia, senza proporre domanda di restituzione nel termine per impugnare, nonostante fosse già vigente la nuova disciplina di cui al D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha novellato l’art. 175 cod. proc. pen., riconoscendo all’imputato il diritto di richiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale entro trenta giorni dell’effettiva conoscenza del provvedimento, nella fattispecie precedente la promulgazione della nuova normativa, e, perciò, decorrente dalla data della sua entrata in vigore, il 25 febbraio 2005, mentre l’istanza del M. era stata proposta, come si è detto, il 12 ottobre 2009. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione personalmente il M., deducendo la violazione di norme processuali, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in riferimento agli artt. 175 e 670 c.p.p..

Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe respinto la sua istanza erroneamente considerandola mera riproposizione di una richiesta già rigettata, ignorando i nuovi elementi giuridici addotti a suo sostegno, integrati dalle importanti pronunce della Corte costituzionale nn. 348 e 349 dei 2007 in tema di rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario e di rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo, sui quali si fonderebbe il suo, tuttora attuale, diritto alla restituzione nel termine, da cui sarebbe stato illegittimamente dichiarato decaduto nel provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso deduce un motivo manifestamente infondato.

Esso ignora il dato pregiudiziale, emergente per tabulas, che la sentenza del Tribunale di Milano in data 30 gennaio 1996, emessa in contumacia del M., latitante, è divenuta irrevocabile il 13 gennaio 1998 all’esito di un giudizio di appello, seguito da ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, nel quale il M., nel frattempo estradato dalla (OMISSIS) e arrestato alla frontiera aerea di (OMISSIS), è stato presente.

Ne discende che il ricorrente ebbe certamente notizia della sentenza contumaciale del Tribunale di Milano, che lo ha condannato alla pena di anni trenta di reclusione, fin dal 16 maggio 1997 e avrebbe dovuto, pertanto, a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2-bis, come novellato dal D.L. n. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in L. 22 aprile 2005, n. 60, in vigore dal 23 febbraio 2005, proporre istanza di restituzione nel termine per impugnarla, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data del suo passaggio in cosa giudicata, avvenuto il 13 gennaio 1998, per rilevata inammissibilità dell’appello proposto dal suo difensore di ufficio nel giudizio contumaciale, sprovvisto di procura speciale, giusta disposizione normativa di cui all’art. 571 c.p.p., comma 3, secondo periodo, all’epoca vigente, abrogata dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 46.

Risultando, invece, la richiesta di restituzione nel termine proposta dal M. il 12 ottobre 2009, a distanza di oltre undici anni dalla predetta data del 13 gennaio 1998, essa è stata correttamente respinta dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, e il ricorso a questa Corte che oblitera l’intervenuta decadenza, soffermandosi su questioni di principio inconferenti per la soluzione del caso, deve essere dichiarato inammissibile siccome manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata congrua, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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