Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 2557 Liste elettorali Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la sentenza appellata merita di essere confermata;

Considerato, infatti:

– che l’art. 30, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 570 del 1960, nel prevedere l’esclusione delle candidature che non risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, ha riguardo alle sole sottoscrizioni debitamente apposte e autenticate a norma dell’art. 28, comma 4, della stessa fonte normativa;

– che l’art. 28 del d.p.r. n. 570 prevede che "i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53…";

– che tale norma, stabilendo che la firma dei sottoscrittori delle liste debba essere apposta su moduli recanti le indicazioni appena dette, persegue lo scopo di assicurare che gli stessi sottoscrittori abbiano piena consapevolezza della lista che si accingono a presentare, onde la raccolta delle firme deve essere effettuata con un modulo completo degli elementi richiesti, in modo da evitare che gli elettori possano firmare su un foglio che non sia tale da permettere il proprio collegamento logico a una specifica formazione politica e, quindi, senza avere alcuna consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la sua concreta composizione (C.d.S., V, nn. 5925\2010, 81\2011 e 2453\2011);

– che, pertanto, l’indicazione delle identità (e generalità) dei candidati alla carica di consigliere comunale deve ritenersi essenziale, attesa la centralità della relativa informazione, ai fini del rispetto della normativa in esame (in termini, in un caso analogo, cfr. Sez. V, n. 1300\2010);

Rilevato, inoltre:

– che la giurisprudenza insegna che lo scopo voluto dalla norma dell’art. 28 cit. è raggiunto anche quando, pur non giacendo le firme raccolte su un unico foglio, i diversi fogli siano tuttavia collegati stabilmente fra loro con segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo (anche in tal caso, infatti, il modello può considerarsi documentalmente unico, recando i segni inequivocabili della riconducibilità a una predeterminata lista elettorale), e, precisamente, quando le sottoscrizioni siano rese su fogli privi di contrassegno ma "collegati" ai fogli recanti il contrassegno mediante una spilla, e purché il collegamento sia assicurato mediante un timbro o una firma (V, 7 novembre 2006, n. 6544 e 5925\2010);

– che è pacifico che nella fattispecie concreta, per converso, per le sottoscrizioni apposte sui modelli dal 2 al 7, questi ultimi non fossero in alcun modo materialmente collegati al primo modello, l’unico conforme alle previsioni dell’art. 28;

Considerato, altresì:

– che la lacuna accertata non potrebbe essere supplita dalla circostanza che il primo modello recava anche un riepilogo complessivo dei dati esposti dagli altri modelli, elemento che non vale di per sé solo a conferire natura di documento materialmente unitario al complesso dei modelli presentati;

– che la mancanza dell’adempimento non può essere nemmeno supplita né da presunzioni di conoscenza come quella ipotizzata con il terzo motivo di appello, che non possono vantare alcun fondamento legale, né da dichiarazioni postume di sorta, per le corrette ragion esposte dal primo giudice;

– che, difatti, se dichiarazioni postume rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle liste potessero valere ad integrare sottoscrizioni prive della necessaria certezza in merito alla consapevolezza dei sottoscrittori, potrebbero allora verificarsi situazioni di incertezza e scarsa trasparenza delle operazioni elettorali che invece il legislatore, con la rigida e garantistica norma di cui si tratta, ha inteso chiaramente evitare (Sez. V, n. 5011\2005): onde deve ritenersi precluso al giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate (cfr. anche le decisioni della Sezione nn. 5985\2005, 5011\2005, 856/2005, 187/2005 e 1087/2002);

– che, infine, laddove non siano state rispettare le norme di garanzia per cui è causa non è consentita alcuna indagine o verifica della consapevolezza nutrita dai sottoscrittori, ma la legge impone senz’altro agli uffici l’esclusione della lista;

Ritenuto, in conclusione, che per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto, in quanto infondato;

Considerato che le spese processuali possono essere equitativamente compensate
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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