Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 29-04-2011, n. 16689 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 25 maggio 2010 il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di C. G. diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di precedente ordinanza, emessa il 22 luglio 2009 dallo stesso giudice con applicazione della disciplina della continuazione, e i reati oggetto di ulteriori sentenze di condanna a suo carico.

A sostegno del rigetto il Tribunale ha addotto la pendenza di giudizio di rinvio a seguito del parziale annullamento, giusta sentenza di questa Corte di cassazione in data 25 marzo – 22 aprile 2010, della suddetta ordinanza del 22 luglio 2009 in punto a determinazione della complessiva pena irrogata per il riconosciuto delitto continuato, con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale di Piacenza.

2. Avverso il provvedimento del 25 maggio 2010 ricorre per cassazione il C., tramite i suoi difensori, osservando l’inconsistenza della motivazione del disposto rigetto, atteso che l’annullamento della precedente ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato, per rilevato errore di calcolo nella determinazione della pena finale, avrebbe giustificato la sospensione o il differimento della decisione sulla nuova istanza, in attesa della pronuncia del Giudice dell’esecuzione in sede di rinvio dalla Corte di legittimità, ma non il rigetto della domanda di estensione della continuazione agli ulteriori reati indicati, con i conseguenti effetti preclusivi.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria depositata il 13 ottobre 2010, ha condiviso la censura difensiva e ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

Deve ritenersi meramente apparente la motivazione di un provvedimento che assuma a suo fondamento argomentazioni del tutto incongrue rispetto all’oggetto del decidere o al procedimento funzionale alla deliberazione.

Nel caso in esame, il rigetto dalla domanda di estensione ad altri reati di una continuazione criminosa già riconosciuta non è giustificato dalla mera pendenza di un giudizio di rinvio, su parziale annullamento della precedente ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato, per errore di calcolo nella determinazione della pena finale.

E, poichè il Giudice dell’esecuzione non adduce altre ragioni a sostegno del deliberato rigetto, il relativo provvedimento, siccome solo apparentemente motivato, deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Piacenza, che provvedere uniformandosi a questa sentenza.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Piacenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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