Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 16747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con decreto depositato il 24 gennaio 2009, accoglieva il reclamo proposto da M.A. nei confronti di D.T.K., avverso il decreto del Tribunale di Bolzano del 2 marzo 2007, in punto assegno divorzile.

Ricorre per cassazione il D.T., sulla base di un unico motivo, attinente vizio di motivazione.

Resiste con controricorso la M., che deposita pure memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza della sintesi, omologa al quesito di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. N. 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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