Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 29-04-2011, n. 16686

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Padova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato all’imputato C.R. la pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato ascrittogli ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis) ritenuto per altro in continuazione con quello oggetto della sentenza resa dal Tribunale di San Benedetto del Tronto il 6 agosto 2007. 2. – Avverso la predetta sentenza è stato interposto dalla difesa dell’imputato ricorso in Cassazione, con il quale se ne deduce l’illegittimità per errata interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, avendo i giudici di merito del tutto disatteso il costante orientamento della Corte di legittimità, secondo cui nell’ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell’ordine di allontanamento del questore, si ammette quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento adottato nel confronti dello straniero clandestino, già condannato per non aver ottemperato volontariamente all’ordine, l’accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica.

L’imputato risultava trovarsi in detta situazione, in quanto dopo essere stato condannato dal Tribunale di San Benedetto del Tronto, è stato raggiunto da un secondo ordine di allontanamento, emesso dal questore di Teramo.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Infatti risulta acclarato che l’imputato, venne condannato dal tribunale San Benedetto del Tronto, per violazione dell’art. 14, comma 5 ter, con sentenza 6 agosto 2007, divenuta definitiva il 2 luglio 2008, cosicchè seguendo l’orientamento interpretativo consolidatosi in sede di legittimità, – di cui,si da qui di seguito contezza, il reato contestato non sussiste, tenuto conto che il secondo ordine di allontanamento della Questura che si assume violato dal ricorrente è stato emesso prima della L. n. 96 del 2009.

La situazione dedotta in giudizio è infatti regolata dall’ultima parte del citato art. 14, comma 5 ter, a norma del quale, nell’ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell’intimazione del questore, "in ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". La disposizione -inserita dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1, lett. b) e poi sostituita dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 5 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 12 novembre 2004, n. 271 – esprime l’Intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino, già condannato per non avere volontariamente ottemperato all’ordine del questore, quella dell’accompagnamento alla frontiera, a mezzo della forza pubblica. Siffatta ricostruzione della reale portata della normativa trova, anzitutto, un preciso e solido aggancio ermeneutico nel dato testuale desunto dalla locuzione "in ogni caso …", che non figurava nell’originaria versione della disposizione, la cui pregnanza espressiva rivela univocamente che, a fronte della condizione dello straniero presente nel territorio nazionale, nonostante la precedente condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, la normativa non ammette altra soluzione che quella dell’uso della forza pubblica per l’esecuzione dell’espulsione. Il risultato intepretativo è avvalorato da probanti argomenti logici, che fanno apparire indubbiamente incoerente e irragionevole la previsione della possibilità di un nuovo ordine del questore, successivo all’intervento di una condanna e di una seconda espulsione, che resti affidato alla volontaria esecuzione di un soggetto che ha già manifestato l’intenzione di non volere abbandonare il territorio italiano (cfr. ex pluribus Sez. 1, Sentenza n. 580 del 14/12/2005 dep. 11/01/2006, imp. Barbaros, Rv. 232381).

2. – Si impone quindi l’annullamento della sentenza senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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