Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 2552 Liste elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia – Romagna, sez. II, con la sentenza n. 401 del 23 aprile 2011 ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dai signori A. L., C. D. R. e G. P. avverso il provvedimento, di cui al verbale n. 15 del 17 aprile 2001) con cui la Sottocommissione elettorale circondariale di Vignola ha ricusato la lista di candidati al Consiglio comunale di Zocca recante il contrassegno "immagini di Zocca capoluogo con 7 stelle ed i nomi delle frazioni, circondata da due fasce tricolori contenenti le diciture "Zocca e le sue frazioni" – "Uniti per un futuro migliore" e la collegata candidatura a sindaco del sig. G. P..

Secondo il predetto tribunale, posto che nulla era mutato in ordine alla notificazione dei ricorsi alle amministrazioni statali anche dopo l’introduzione dal parte del c.p.a. del particolare rito relativo al procedimento elettorale, il ricorso era stato tardivamente notificato, il 21 aprile 2011, all’U.T.G. – Prefettura di Modena presso gli uffici della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, oltre il termine previsto dall’art. 129 c.p.a., decorrente dalla notifica del provvedimento di ricusazione, avvenuta il 17 aprile 2011; peraltro nel merito il ricorso era anche infondato.

2. Gli interessati hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendo in rito "eccesso di potere – violazione di legge ( art. 156, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 11 R.D. 1611/1933" e nel merito "eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli stessi", nonché "violazione di legge per violazione e falsa applicazione dei principi generali con particolare riferimento al favor partecipationis", così sostanzialmente riproponendo le censure sollevate in primo grado.

3. Hanno resistito al gravame la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vignola, la Commissione Elettorale Circondariale di Modena e l’U.T.G. – Prefettura di Modena.

4. All’udienza pubblica del 29 aprile 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

5. E’ fondato il primo motivo di gravame con il quale i ricorrenti hanno contestato la correttezza della pronuncia di irricevibilità del ricorso di primo grado per l’asserita tardiva notifica presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

Infatti, una corretta interpretazione della disposizione contenuta nella lett. b) del secondo comma dell’articolo 129 c.p.a. (a mente del quale il ricorso in materia elettorale deve essere notificato all’ufficio che ha emanato e alla Prefettura), coerente con la ratio acceleratoria cui è ispirata il giudizio elettorale, ne determina l’incompatibilità con l’applicazione della normativa generale in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni ed agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato: ciò sia in ragione della ristrettezza dei termini imposti dal legislatore (che mal si concilierebbe con le stesse esigenze di tutela e difesa delle decisioni degli uffici statali riguardanti l’esclusione delle liste dal procedimenti elettorali), sia degli specifici compiti cui deve adempiere, proprio secondo il citato articolo 129 c.p.a., l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, quale, in particolare, il provvedere a rendere pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico, affissione che ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i contro interessati con effetto dal giorno stesso della affissione, adempimento inconciliabile con la natura e le funzioni dell’Avvocatura dello Stato e strettamente conseguente alla ricevuta notificazione del ricorso.

A ciò consegue la ritualità nel caso di specie della notifica del ricorso, pacificamente avvenuta, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 129 c.p.a. anche presso la sede reale dell’U.T.G. – Prefettura di Modena, e la ricevibilità del ricorso.

6. Nel merito tuttavia i motivi di censura sono infondati.

In punto di fatto, come peraltro ammettono gli stessi appellanti, le firme di presentazione di ventidue dei quarantuno presentatori della lista in questione sono state apposte su un foglio separato rispetto al modello base di presentazione della lista, contenente le firme di diciannove sottoscrittori, senza che tale foglio separato risulti in alcun modo riconducibile o collegabile al predetto modello base, mancando qualsiasi elemento, certo, obiettivo e incontrovertibile (quali un timbro o una firma di congiunzione dei fogli o una spillatura) dal quale desumere ragionevolmente che le predette sottoscrizioni contenute nel foglio separato siano state apposte con la necessaria effettiva consapevolezza dei nominativi dei candidati e della stessa lista di cui si discute.

E’ appena il caso di rilevare, infatti, che il bene giuridico tutelato dalle norme in questione è proprio la genuinità della volontà dei cittadini sulla scelta di sostenere determinate liste di candidati, il che ne impone un’interpretazione che non può prescindere dal rispetto di forme minime, ragionevolmente idonee alla verifica della effettiva volontà del cittadino a presentate una determinata lista (C.d.S., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1661; 5 luglio 2006, n. 4253) e della effettiva conoscenza e consapevolezza dei nominativi dei candidati (C.d.S., sez. V, 22 febbraio 2007, n. 1087).

Peraltro deve aggiungersi che nel caso di specie le sottoscrizioni contenute nel foglio separato non risultano neppure munite della necessaria autenticazione, quest’ultima essendo riportata solo in calce al modello base per la presentazione della lista, recante, come si è detto, solo diciannove sottoscrizioni e solo a tali diciannove sottoscrizioni potendo riferirsi, a nulla rilevando la mera dicitura che la riferisce a tutte le quarantuno sottoscrizioni.

E’ infine irrilevante la circostanza che il segretario comunale, ricevendo la lista, abbia attestato la presenza di quarantuno firme di sottoscrizioni, non spettando a tale funzionario la verifica della regolarità e della validità delle stesse.

7. In conclusione in accoglimento del primo motivo di appello deve essere riformata la sentenza di primo grado e deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Può disporsi la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dai signori A. L., C. D. R. e G. P. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia – Romagna, sez. II, con la sentenza n. 401 del 23 aprile 2011, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della stessa, respinge il ricorso proposto in primo grado dagli stessi.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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