Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 471/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 307/2009, proposto da Mbaye Ousseynou, rappresentato e difeso dall’avv. Pierpaolo Simonetto, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

L’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento del provvedimento con cui si ordina al ricorrente di lasciare entro il termine di 5 giorni l’Italia con decorrenza dal 03.11.2008;

visto il ricorso, notificato il 2 gennaio 2009 e depositato presso la Segreteria il 29 gennaio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 febbraio 2009 (relatore il Referendario Marina Perrelli), l’avv. Nicito in sostituzione di Simonetto per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Cerillo per l’amministrazione resistente;

considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

Mbaye Ousseynou impugna il provvedimento del 3 novembre 2008 con il quale il Questore di Vicenza, preso atto del decreto di espulsione emesso nella stessa data dal Prefetto di Vicenza nei confronti del ricorrente nonché della impossibilità di accompagnarlo immediatamente alla frontiera per mancanza di un vettore idoneo, gli ha intimato di lasciare l’Italia nel termine di cinque giorni.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente inammissibile, con riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004 n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004 n. 271, «nella parte in cui prevede che sia il giudice di pace a disporre la convalida del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale» (cfr. Corte costituzionale, 17.3.2006 , n.110).

Ne discende, pertanto, che unica autorità giurisdizionale competente a sindacare la legittimità del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, secondo la normativa vigente, è il Giudice Ordinario (Giudice di Pace in primo grado, avverso il provvedimento del quale è ammesso ricorso in cassazione), con la conseguenza che anche ove tale ordine sia illegittimo per difetto assoluto di motivazione – ove ad esempio non siano specificamente indicate le ragioni per cui non è stato possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera o al trattenimento in un centro di permanenza temporaneo – spetterà esclusivamente al Giudice Ordinario disporne la disapplicazione.

Occorre, inoltre, rilevare che il provvedimento con il quale il Questore, in applicazione del decreto di espulsione del Prefetto, dispone l’accompagnamento alla frontiera ove non impugnato unitamente al predetto decreto non è suscettibile di autonoma impugnazione non solo innanzi al G.A., cui è preclusa la cognizione ratione materiae, ma neanche davanti all’autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l’opposizione all’espulsione dall’art. 13 del medesimo d.lgs., non essendo tale eventualità espressamente contemplata dalla normativa vigente e non essendo ammissibile un’indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge.

Giova, altresì, rammentare che, mentre per l’ipotesi di allontanamento dal territorio nazionale mediante accompagnamento coattivo alla frontiera la legge prevede espressamente il controllo giurisdizionale tramite l’udienza di convalida innanzi al G.O., l’udienza di convalida non è, invece, prevista quando l’allontanamento sia disposto mediante l’ordine di lasciare il territorio nazionale, con la conseguenza che essendo tale ordine intrinsecamente connesso al decreto di espulsione, lo stesso può essere impugnato solo unitamente al detto decreto. L’ordine di allontanamento dato dal questore, infatti, è atto distinto e autonomo rispetto agli alternativi provvedimenti di accompagnamento coattivo alla frontiera o di trattenimento temporaneo in un centro di permanenza e in quanto non incidente direttamente sulla libertà personale del soggetto, lo stesso è estraneo alla sfera delle garanzie apprestate dall’art. 13 Cost., con la conseguenza che non necessita di convalida da parte del giudice (cfr. Cass.pen.,7.12.2005, n. 46182).

Orbene, secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, le controversie avverso l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni emesso dal Questore ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 13 della legge n. 189/2002, nonché avverso il verbale di notifica del provvedimento di espulsione, esulano dalla cognizione del Giudice amministrativo poiché concernono atti strumentali all’esecuzione dell’espulsione (cfr. T.A.R. Toscana, 10.4.2006, n. 1148). In particolare, il controllo sulla sussistenza dei presupposti per adottare l’ordine di allontanamento è demandato al giudice penale, allorché conosca dell’imputazione ascritta all’espulso che si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello stato in violazione dell’ordine dato dal questore (art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998).

Merita, infine, di essere evidenziato che ciò non comporta una carenza di tutela giurisdizionale, in quanto l’ordine di lasciare il territorio nazionale nei cinque giorni non incide sulla libertà personale dell’espulso e, pertanto, non comporta l’adozione degli strumenti giurisdizionali di controllo espressamente previsti per le convalide delle misure restrittive perché incide sulla libertà di circolazione e di soggiorno sul territorio dello Stato italiano, sancita dall’art. 16 Cost., in ordine alla quale ultima non è prevista alcuna riserva di giurisdizione (cfr. in termini Tar Campania, Napoli, 22.3.2007, n. 2714).

Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sebbene lo stesso apparisse altresì infondato anche nel merito essendo le censure di illegittimità sollevate dal ricorrente attinenti piuttosto al presupposto decreto di espulsione che non all’ordine di allontanamento.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell’indicazione del Tar, quale autorità giurisdizionale da adire per impugnare il detto provvedimento, contenuta in calce all’ordine di allontanamento.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 307/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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