Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 2551 Liste elettorali Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Avvocato dello Stato Maurizio Borgo;
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 680 del 22 aprile 2011 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. III, nella resistenza dell’intimata lista Lega Todaro, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. G. F., anche quale delegato della lista Lega Nord – Liga Veneta e di legale rappresentante del partito Lega Nord, avverso il provvedimento di cui al verbale n. 18 del 16 aprile 2011 della XII Sottocommissione elettorale circondariale del Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Chioggia, di ammissione per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale del Comune di Chioggia, distinta dal contrassegno Lega Todaro.

Secondo il tribunale, infatti, non solo il provvedimento di ammissione (o di mancata ricusazione) di una lista alla competizione elettorale non sarebbe immediatamente impugnabile, nulla sulla questione potendo desumersi dal contenuto dell’art. 129, comma 1 e 2, c.p.a., per quanto il contrassegno della Lista Lega Todaro non appariva idoneo a confondere o comunque ad indurre l’elettore medio rispetto al contrassegno della Lega Nord – Liga Veneta.

2. Il predetto signor G. F., nella indicata qualità, ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentando innanzitutto la violazione e falsa applicazione dell’art. 129 c.p.a., insistendo pertanto sulla tesi dell’ammissibilità del ricorso e riproponendo tutti i motivi di censura sollevati in primo grado in ordine alla illegittima ammissione alla competizione elettorale della Lista Lega Todaro, il cui contrassegno era facilmente confondibile con quello della Lega Nord – Liga Veneta.

3. Hanno resistito al gravame la XII Sottocommissione Elettorale Circondariale del Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Chioggia; l’.T.G. – Prefettura di Venezia; il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Giustizia.

Si è costituita in giudizio anche il sig. Sandro Boscolo Todaro, in proprio e quale delegato della lista Lega Todaro, deducendo l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infodatezza dell’avverso gravame, di cui ha pertanto chiesto il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 29 aprile 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione
Motivi della decisione

5. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, nel caso di specie, il ricorso di primo grado era ammissibile.

Se è vero, infatti, che l’articolo 129 c.p.a. ammette espressamente la impugnazione soltanto dei provvedimenti di esclusione (ricusazione) delle liste o di candidati dalla competizione elettorale, occorre ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 7 luglio 2010 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 83 undecies del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva un’autonoma immediata impugnativa degli atti endoprocedimentali, ancorché immediatamente lesivi: l’immediata impugnabilità di detti atti si riconnette, secondo il ragionamento della Corte ai principi di effettività e tempestività della tutela delle situazioni giuridiche soggettive immediatamente lese, atteso che "…l’interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale", così che "…ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l’esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione abbia nel frattempo prodotto pregiudizio".

Quantunque le ricordate argomentazioni della Corte non possano trovare automatica ed immediata applicazione anche allorchè si tratti dell’impugnazione di provvedimenti di ammissione di liste o di candidati, ipotesi nelle quali una lesione concreta ed attuale non si è ancora definitivamente verificata e può dipendere in concreto dall’esito delle elezioni rispetto alla lista o ai candidati ammessi asseritamente in modo illegittimo, pur tuttavia nel caso di specie deve ammettersi l’impugnazione dell’ammissione della Lista Lega Todaro in ragione delle peculiari prospettate ragioni di illegittimità, fondate sull’astratto pericolo di confusione nell’elettorato determinato dall’uso da parte della predetta Lista Lega Todaro di un contrassegno asseritamente confondibile con quello utilizzato dalla lista Lega Nord – Liga Veneta e sul connesso interesse da evitare un possibile sviamento dell’elettorato.

In tali termini il ricorso di primo grado doveva e deve essere considerato ammissibile.

6. Nel merito tuttavia i motivi di censura sollevati avverso l’impugnato provvedimento di ammissione sono destituiti di fondamento, in quanto il contrassegno della lista Lega Todaro non è confondibile con quella utilizzato dalla Lega Nord – Liga Veneta.

Infatti i predetti contrassegni sono tra di loro assolutamente diversi nelle loro peculiari caratteristiche grafiche, sia per quanto riguarda le figure in essi rappresentate, sia per il modo in cui esse sono collocate, sia ancora per le espressioni utilizzate e per il loro aspetto grafico.

Il contrassegno della Lega Lista Todaro è caratterizzato dalla centralità di un leone alato, di colore giallo – ocra, che occupa tutto lo spazio centrale del contrassegno stesso, con la coda reclinante verso il basso e con una scritta posta sotto la zampa del leone del seguente tenore: PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS; al di sopra ed al di sotto del leone su campo azzurro vi è la scritta a carattere grande e stampatello e colore bianco LEGA (sopra il leone) e TODARO (sotto il leone).

Il contrassegno della Lista Lega Nord – Liga Veneta è invece caratterizzata dalla presenza di un guerriero (Alberto da Giussano), con la spada sguainata, in chiaro scuro, un pò decentrato rispetto al contrassegno, e di un leone alato di modeste dimensioni, di colore giallo oro, avente sotto la zampa un documento con la parola PAXE; lungo il perimetro della circonferenza, per la parte superiore, per circa 2/3 di essa vi è la dicitura LEGA NORD, in colore scuro, con l’espressione LIGA VENETA, in parte sotto il leone alato, che inizia in concomitanza della L della dicitura LEGA VENETA; nel settore della circonferenza posto sotto i piedi del guerriero, di colore scuro, vi è la scritta BOSSI.

Le delineate differenze di rappresentazione, di colore, di dicitura, di simboli presenti nei predetti contrassegni escludono il rischio della loro confondibilità e la possibilità di indurre in errore gli elettori, come correttamente rilevato anche dai primi giudici; del resto la giurisprudenza, proprio sul delicato tema della confondibilità dei contrassegni di lista e sull’assunto che la normativa che prevede la ricusazione dei contrassegni identici o facilmente confondibili è finalizzata alla tutela della liberta del voto (non solo con riferimento allo specifico momento di concreto esercizio del diritto di voto stesso, ma anche con riguardo alla libera formazione del proprio convincimento da parte dell’elettore), ha sottolineato che dette disposizione devono essere interpretate alla luce del più alto livello di maturità e di conoscenze acquisite dall’elettorato rispetto al substrato socio – politico apprezzato dal legislatore all’atto dell’emanazione della disciplina, dovendo perciò farsi riferimento alla normale diligenza dell’odierno elettore medio, notoriamente fornito di un bagaglio di conoscenze e di una capacità di discernimento superiori a quelli di un tempo (C.d.S., sez. V, 26 marzo 1999, n. 344).

7. In conclusione l’appello deve essere accolto in rito ed il ricorso deve essere dichiarato ammissibile; nel merito poi deve essere respinto, sussistendo tuttavia giusti motivi, per la peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. G. F., nella qualità in epigrafe, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. III, n. 680 del 22 aprile 2011, lo accoglie in rito e dichiara ammissibile il ricorso di primo grado; respinge nel merito il ricorso stesso.

Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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