Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 2550 Liste elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 230 del 22 aprile 2011 ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dai signori D. L. e F. A., delegati della lista "Amare Trieste – Per una totale autonomia di Trieste", avverso il provvedimento in data 17 aprile 2011 della Commissione elettorale di Trieste di ricusazione della predetta lista per essere stato depositato il 21 aprile 2011 e cioè oltre il termine decadenziale di tre giorni di cui all’art. 129, terzo comma, lett. b), c.p.a., decorrenti dal 17 aprile 2011 (data di consegna del provvedimento impugnato al referente di lista).

2. Gli interessati hanno chiesto la riforma di tale sentenza, lamentando sotto vari profili la violazione e falsa applicazione dell’art. 129 c.p.a. e prospettando la eventuale questione di legittimità costituzione della predetta disposizione in relazione all’articolo 24 della Costituzione.

3. Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.

4. All’udienza del 29 aprile 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

5. L’appello è infondato e deve essere respinto.

5.1. Deve preliminarmente darsi atto che dall’esame del fascicolo di ufficio risulta che l’atto di appello è stato ritualmente notificato, a mezzo fax, a tutte le parti appellate: non vi è alcun motivo di dubitare della correttezza e della effettività dei numeri telefonici indicati.

5.2. Non è revocabile in dubbio che effettivamente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato tardivamente e cioè il 21 aprile 2011, laddove l’impugnato provvedimento di esclusione era stato notificato il 17 aprile 2011, in violazione del termine fissato dall’art. 129 c.p.a.

Non può del resto sostenersi che la tardività del deposito del ricorso sia conseguenza dell’incolpevole conoscenza della norma ovvero della mancata indicazione nell’atto impugnato dei modi e dei termini per la sua corretta impugnazione, giacché proprio dalla documentazione prodotta dagli appellanti (dichiarazione del signor Ibra Ka del 23 aprile 2011) risulta che i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza dei modi e dei termini per la esatta notifica e per il successivo deposito del ricorso in materia elettorale, essendosi essi recati effettivamente presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale proprio il 20 aprile 2011 e non avendo potuto procedere al deposito per la chiusura degli uffici per essere ivi giunti alle 12,15, così che in definitiva il tardivo deposito è dovuto esclusivamente al fatto degli stessi ricorrenti.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che l’articolo 4, comma 3, delle Norme di attuazione (allegato 2) del c.p.a., prevede espressamente che "E’ in ogni caso assicurata la possibilità di depositare gli atti in scadenza sino alle ore 12,00 dell’ultimo giorno consentito".

D’altra parte non deve confondersi il profilo della legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti di esclusione delle liste (spettante ai delegati delle liste) da quello della comunicazione del provvedimento di esclusione per il quale l’art. 129 c.p.a. non indica alcuna specifica categoria di soggetti appositamente legittimati, con la conseguenza che la comunicazione dell’esclusione fatta in data 17 aprile 2011 al sig. Pertot, peraltro candidato a sindaco della lista in questione, era idonea a far decorrere il termine di cui al più volte citato articolo 129 c.p.a.

5.3. La esclusiva ricollegabilità del tardivo deposito del ricorso di primo grado al fatto degli stessi ricorrenti esclude qualsiasi rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 129 c.p.a. in relazione all’articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui fissa in soli tre giorni il termine per la notificazione del ricorso in materia elettorale.

E’ sufficiente osservare al riguardo che, per esplicita ammissione dei ricorrenti, il predetto termine, sia pur estremamente ridotto, non ha impedito la predisposizione delle adeguate difese avverso il provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale, essendo stati reperiti tutti i documenti necessari ed essendo stato tempestivamente redatto anche il relativo ricorso, laddove la mancata valida costituzione del rapporto processuale è stata determinata esclusivamente dal fatto dei ricorrenti, che, come si è già accennato, si sono recati presso gli uffici del Tribunale amministrativo dopo l’orario di chiusura: non vi è stata pertanto alcuna violazione dei diritti di difesa e dell’articolo 24 della Costituzione, per come dedotta dagli appellanti.

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione degli appellati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dai signori D. L. e F. A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 230 del 22 aprile 2011, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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