Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 16742

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza 20/2-9/3/2006, in riforma della sentenza de Tribunale di Perugia del 22/10/2005, determinava assegno alimentare a favore di V.R. cui era stata addebitata la separazione, e a carico del coniuge S.P., per l’importo di Euro 250,00 mensili.

Ricorre per cassazione la V., sulla base di quattro motivi.

Resiste, con controricorso, il S., che pure presenta memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Eccepisce preliminarmente il S. l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale alle liti di controparte, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’eccezione è fondata.

La procura speciale non è stata conferita a margine o in calce al ricorso, ma con atto separato non riveste la forma prevista dall’art. 83 c.p.c., comma 2, dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Non è pertanto possibile accertare se sia stata rilasciata in tempo anteriore o coevo all’atto di impugnazione. Per giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, da ultimo, Cass. n. 20812 del 2010), tale difetto di forma rende inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in Euro 1.700,00 comprensivi di Euro 200.00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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