Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-07-2011, n. 16741 Affidamento e assistenza dei minori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano, con decreto depositato il 18 maggio 2010, rigettava il reclamo proposto a norma dell’art. 739 c.p.c., da V.M. avverso il decreto emesso il 16 dicembre 2009 dal Tribunale per i Minorenni di Milano con il quale era stato confermato l’affidamento delle due figlie minori della V. al Comune di Agrate Brianza, con limitazione della potestà genitoriale per le decisioni concernenti gli incarichi affidati al servizio sociale e con limitazione della potestà della madre in relazione alle scelte sanitarie, da assumersi da parte dell’Ente sentito il padre.

Avverso tale decreto la V. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., a questa Corte formulando quattro motivi. Gli intimati, Comune di Agrate Brianza e Ve.Ga., non hanno svolto difese.
Motivi della decisione

Rileva il collegio, ai fini della verifica preliminare in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio: a) che non sono stati allegati al ricorso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti copia conforme del ricorso, spedite al Comune di Agiate Brianza ed al Ve. dall’Ufficiale Giudiziario il 7 luglio 2010 secondo le norme regolanti la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari; b) che tali avvisi – costituenti le relate di notifica – non sono stati prodotti dalla ricorrente all’udienza di discussione nella fase che precede la relazione prevista dall’art. 379 c.p.c., comma 1, nè il difensore della ricorrente si è in tale sede avvalso della facoltà di richiedere di essere, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., rimesso in termini per il deposito dei suddetti avvisi, richiesta alla quale peraltro avrebbe dovuto aggiungersi la affermazione di non aver ricevuto il documento e la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso secondo il disposto della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 627/2008; Sez. 1 n. 9342/2008; Sez. 3 n. 1694/2009; Sez. 5 n. 14421/2010). Rimessione in termini che costituisce l’unico rimedio consentito nella specie, non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., (cfr. le pronunce citate).

Poichè dunque il procedimento notificatorio, pur tempestivamente iniziato, non risulta essersi perfezionato, al difetto di prova dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio tra le parti consegue l’inammissibilità del ricorso, alla stregua dell’orientamento consolidato di questa corte, che il collegio condivide.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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