T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 569 Atti amministrativi confermativi o non

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di data 29.1.2009, la dott.ssa N.B., titolare unica della farmacia denominata "B.N.M." tredicesima sede farmaceutica del Comune di Crotone e la dott.ssa C.G. costituivano una società in nome collettivo, sotto la ragione sociale di "Farmacia G.C. & C. s.n.c.".

Il capitale sociale era convenuto in euro 2.100.000,00, e le quote di partecipazione erano stabilite come segue: C.G. titolare di una quota sociale di euro 210.000,00, pari al 10% del capitale sociale, da versare mediante conferimento in denaro; N.B. titolare di una quota sociale di euro 1.890.000,00, pari al 90% del capitale sociale, quota corrispondente al conferimento dell’azienda costituita dalla farmacia denominata "B.N.M.". La rappresentanza e l’amministrazione della società era attribuita disgiuntamente ad entrambi i soci.

L’art. 9 dell’atto di costituzione della società in nome collettivo stabiliva espressamente che l’efficacia del conferimento dell’aziendafarmacia era sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del decreto di cui al combinato disposto di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 475/1968 e dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 18/90, di riconoscimento del trasferimento della titolarità e proprietà della farmacia.

Con istanza di data 24.2.2009, la dott.ssa G., in qualità di rappresentante legale della neo costituita società chiedeva il riconoscimento del trasferimento della farmacia "B. N.", tredicesima sede farmaceutica del Comune di Crotone, alla società "Farmacia G.C. & C. s.n.c.".

La Regione, con nota prot. n. 16110 del 3.7.2009, comunicava di non poter dare corso all’istanza a seguito dell’avvenuta emanazione, in data 21.4.2009, da parte del Tribunale di Crotone di una ordinanza di autorizzazione al sequestro conservativo di tutti i beni immobili e mobili appartenenti alla dott.ssa N. Maria B., ivi compresa l’azienda- farmacia denominata "B.N.M.", fino alla concorrenza di euro 2.500.000,00, su richiesta della sig.ra C.R., a tutela della generica garanzia patrimoniale contro l’inadempimento di un’obbligazione assunta dalla dott.ssa B..

In data 20.7.2009, la dott.ssa G. rinnovava la richiesta alla Regione di riconoscimento del trasferimento, sul presupposto che il sequestro non era stato eseguito ed era ormai trascorso il termine di cui all’art. 675 c.p.c.

Con provvedimento prot. n. 25793 del 26.10.2009, la Regione, rilevata la permanenza delle ragioni già esposte nella precedente comunicazione del 3.7.2009, e ritenuto di non interferire con la vicenda giudiziaria in corso, per non eludere le ragioni di giustizia sottese al sequestro disposto dal Tribunale di Crotone, ribadiva l’impossibilità, allo stato, di accogliere la domanda presentata.

Avverso tale provvedimento insorge la dott.ssa G., nella sua qualità di legale rappresentante della società "Farmacia G.C. & C. s.n.c.", per chiederne l’annullamento, previa sospensione cautelare, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:" 1 -violazione di legge e in particolare dell’art. 12, L.2 aprile 1968 n. 475; 2 -Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, errore nei presupposti. Eccesso di potere per irragionevolezza e per perplessità della motivazione".

Con il primo motivo, la ricorrente rileva che all’Autorità amministrativa spetta il solo compito di verificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla norma citata, non residuando alcuna discrezionalità in capo alla stessa. Nel caso in esame, i requisiti richiesti – trasferimento effettuato da farmacista che abbia conseguito la titolarità da almeno tre anni a farmacista o società di farmacisti i cui soci abbiano i requisiti dell’idoneità e che assieme al diritto di esercizio sia trasferita anche l’azienda commerciale – sono tutti sussistenti, con conseguente obbligo della Regione di riconoscere il trasferimento di titolarità; con il secondo motivo, ribadendo in parte argomenti già esposti in ordine all’obbligo della Regione di provvedere al riconoscimento in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, la ricorrente sostiene, comunque, che il sequestro conservativo in questione non ha interessato l’aziendafarmacia, bensì altri beni. Infatti, gli Ufficiali giudiziari che, in data 30.4.2009 hanno dato esecuzione al disposto sequestro, hanno ritenuto di non sottoporre a sequestro il conto corrente aziendale n. 20450873, perché, diversamente, avrebbero impedito alla farmacia di svolgere la normale attività di servizio pubblico. Infine, a seguito di reclamo della stessa dott.ssa B., il Tribunale di Crotone rideterminava l’importo del sequestro riducendolo ad euro 500.000,00, a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato, ove si fa riferimento ad un importo di euro 2.500.000,00.

Resiste in giudizio la Regione Calabria, la quale premessa la legittimità del provvedimento impugnato, atteso l’intervenuto sequestro conservativo, rileva come, in data 2.11.2009, la dott.ssa B., anch’essa legale rappresentante della società in questione, comunicava la propria volontà di non dare più corso al conferimento della farmacia nella detta società, e quindi la formale revoca dell’istanza di riconoscimento del 24.2.2009. In data 4.1.2010, la dott.ssa B. trasmetteva atto unilaterale di mancato avveramento della condizione di cui al ricordato art. 9 dell’atto di costituzione della società in nome collettivo "Farmacia G.C. & C. s.n.c.", con la conseguenza di ritenere come mai costituita la detta società.

Resiste in giudizio, altresì, la contro interessata dott.ssa B. N., la quale, esposti in fatto i rapporti intercorsi con la dott.ssa G. e rilevato il mancato avveramento della condizione sospensiva (di cui all’atto di data 2.12.2009), a seguito del diniego di riconoscimento del trasferimento da parte della Regione, eccepisce il difetto di legittimazione della ricorrente a seguito dell’atto unilaterale dichiarativo di mancato avveramento di condizione, mentre, nel merito, rileva l’infondatezza del ricorso.

Interviene ad opponendum anche C.R., la quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto due distinti profili: da un lato, non essendo stato impugnato il primo provvedimento di diniego del 3.9.2009, che resterebbe, quindi, intangibile, non vi sarebbe interesse a coltivare il presente ricorso; dall’altro, perché il provvedimento impugnato sarebbe meramente confermativo del precedente diniego del 3.9.2009. Nel merito, l’interveniente insiste per il rigetto del ricorso per infondatezza.

Alla Camera di Consiglio del 28 gennaio 2010, vi è stata rinuncia alla domanda di sospensione cautelare.

Con atto depositato in data 23.9.2010, la dott. B. produce (oltre all’atto dichiarativo di mancato avveramento di condizione sospensiva di data 2.12.2009), dichiarazione sottoscritta da G.C. e da Caputo Gianfranco di rinuncia al giudizio pendente avanti a questo Tribunale e chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

In data 23.3.2011, la dott. G. deposita atto di revoca formale dell’atto di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando la sussistenza dell’interesse al giudizio stesso, per le ragioni espresse nell’atto medesimo.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che oggetto del presente giudizio è unicamente il provvedimento di data 26.10.2009, prot. n. 25793, con la quale la Regione Calabria ha rigettato, allo stato, l’istanza di riconoscimento del trasferimento della titolarità della tredicesima sede farmaceutica del Comune di Crotone dalla dott.ssa B. alla società in nome collettivo "Farmacia G.C. & C. s.n.c.", con la conseguenza che non assumono rilievo in questa sede tutte le vicende intervenute successivamente e relative a rapporti privatistici intercorrenti tra le parti.

Sempre in via preliminare, si rileva l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla interveniente C.R..

Per giurisprudenza consolidata, si ha un atto meramente confermativo quando l’Amministrazione, di fronte ad un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; se, invece, al contrario, la pubblica Amministrazione conduce un’ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi o, comunque, entra nel merito della vicenda, il mantenimento dell’assetto degli interessi già disposto in precedenza ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere. Pertanto, il provvedimento di conferma si differenzia dall’atto meramente confermativo per due caratteristiche: perché viene disposta una nuova istruttoria e perché, in seguito ad essa, viene adottato un provvedimento di conferma, che assorbe e sostituisce quello confermato. Ne deriva che, a differenza dell’atto meramente confermativo che non riapre i termini per impugnare, non rappresentando un’autonoma determinazione dell’Amministrazione, l’atto confermativo in senso proprio è autonomamente impugnabile entro i termini di legge (in tal senso, a titolo esemplificativo Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115; id, 20 dicembre 2009, n. 8853; id 4 marzo 2008, n. 797).

Il provvedimento impugnato in questa sede non è atto meramente confermativo, ma atto di conferma a tutti gli effetti, come è inequivocabilmente dimostrato dalla nuova ed ulteriore attività istruttoria compiuta dalla Regione a seguito della seconda domanda di data 20.7.2009 proposta dalla ricorrente, domanda fondata su nuovi elementi e fatti sopravvenuti: la Regione, infatti, proprio in considerazione di tali nuovi elementi, ha ritenuto di dover chiedere un parere in merito alla vicenda al Comitato Giuridico Consultivo, parere rilasciato dallo stesso Comitato in data 30.9.2009.

Il provvedimento impugnato, pertanto, consegue ad una nuova istruttoria e contempla, altresì, una ulteriore e più specifica motivazione.

A ciò consegue la piena ammissibilità del ricorso.

Del tutto infondata è l’eccezione sollevata dalla controinteressata B., la quale, rilevato il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta all’atto costitutivo della società in nome collettivo, a seguito del diniego di riconoscimento del trasferimento da parte della Regione, eccepisce il difetto di legittimazione della ricorrente, in forza dell’atto unilaterale dichiarativo di mancato avveramento di condizione. E’ del tutto evidente, infatti, che la ricorrente, impugnando e contestando il diniego del riconoscimento del trasferimento, mira proprio a realizzare la condizione sospensiva dedotta nell’atto costitutivo della società, con la conseguenza che è indiscutibile la legittimazione a proporre il presente ricorso, il cui accoglimento produrrebbe, appunto, il verificarsi della condizione medesima. Negare la legittimazione alla ricorrente, come preteso dalla contro interessata, significherebbe, in buona sostanza, negare alla stessa la possibilità di ottenere qualunque forma di tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi.

Passando al merito del ricorso, si rileva l’infondatezza dello stesso.

Preliminarmente si rileva come la farmacia in questione sia indubbiamente oggetto del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Crotone, per come emerge chiaramente dal tenore della stessa ordinanza del 21.4.2009, ove si precisa che l’atto pubblico del 29.1.2009 di costituzione della società in nome collettivo ed il conferimento in esso previsto, costituisce un atto di disposizione patrimoniale concretamente idoneo a ingenerare nell’istante il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale. In forza di un tanto, il Tribunale di Crotone, nell’accogliere il ricorso autorizzando il sequestro conservativo, espressamente include in esso anche "l’aziendafarmacia denominata "B.N.M.", 13^ sede farmaceutica del Comune di Crotone, qualora non si sia ancora avverata la condizione sospensiva di efficacia del conferimento nella "Farmacia G.C. & C. s.n.c.".

Rilevato, pertanto, che è infondata la censura della ricorrente in ordine alla pretesa "disponibilità" della farmacia, non essendo la stessa oggetto del sequestro conservativo, si osserva come quest’ultimo, previsto dall’art. 671 c.p.c., tende ad assicurare la garanzia generica del creditore sui beni del debitore, contro il pericolo di sottrazione o alienazione ovvero di semplice deterioramento, che possano indebolire il patrimonio del debitore stesso.

Come accennato, la stessa ordinanza con la quale il Tribunale di Crotone ha disposto il sequestro conservativo de quo chiarisce che l’atto costitutivo della società in nome collettivo "Farmacia G.C. & C. s.n.c.", ponendo in essere un atto di disposizione patrimoniale, si risolve in una alienazione traslativa dell’azienda farmaceutica, che comporta il passaggio dell’azienda stessa dal patrimonio personale della dott.ssa B. al capitale sociale della società in nome collettivo.

L’intervenuto sequestro conservativo, pertanto, impedisce il depauperamento del patrimonio del debitore e tale effetto sarebbe frustrato ove l’Amministrazione resistente assumesse il provvedimento di riconoscimento del trasferimento di titolarità, consentendo il conferimento della farmacia nella società in nome collettivo, prima della definizione del relativo procedimento cautelare.

In considerazione di quanto esposto, non sono fondate le censure denunciate dalla ricorrente in ordine alla violazione del citato art. 12, legge n. 475/1968, in quanto non può dirsi che sia avvenuto il trasferimento dell’azienda, che costituisce un elemento richiesto dal citato art. 12.

In definitiva, Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giustificati motiv per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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