Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 29-04-2011, n. 16677 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – B.G., per il tramite dei suoi difensori, impugna per cassazione – con due ricorsi autonomi ma di contenuto sintonico – la sentenza emessa il 16 febbraio 2010 dalla Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato quella del tribunale della sede, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia, siccome colpevole dei reati ( L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 12) unificati nel vincolo della continuazione, allo stesso contestati per aver detenuto in un’autovettura ed illegalmente portato in luogo pubblico, materiale esplosivo pari a kg. 162,11, "che per qualità, quantità, ubicazione, concentrazione e modalità di trasporto, rappresentava un elevato e micidiale potenziale distruttivo". 2. – La Corte territoriale, secondo l’impugnante, ha infatti illegittimamente confermato la sentenza di primo grado, disattendendo la richiesta di derubricazione delle imputazioni contestate al B. nell’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 678 cod. pen., risultando tale decisione frutto di un palese travisamento della prova, ed in particolare della deposizione del dottor Ba., chimico esplosivista della Direzione di Artiglieria di (OMISSIS), consulente della difesa, non avendo i giudici di appello adeguatamente considerato che dall’istruttoria dibattimentale, anche attraverso il confronto tra le dichiarazioni del consulente della difesa e di quello dell’accusa, era emerso in maniera incontrovertibile, come quanto detenuto dall’imputato era riconducibile nell’ambito del materiale pirotecnico, e che lo stesso doveva quindi qualificarsi non già come materiale esplosivo ma come materiale esplodente, come tale privo del requisito della micidialità – ossia dell’attitudine a produrre la morte – che costituisce, secondo l’indirizzo ormai consolidato e prevalente nella giurisprudenza di legittimità, "l’elemento caratterizzante e discriminante la fattispecie delittuosa prevista dalla L. n. 497 del 1974, art. 10 (che ha sostituito la L. n. 895 del 1967, art. 2), rispetto a quella contravvenzionale prevista dall’art. 678 cod. pen., che ha carattere meramente sanzionatorio dell’Inosservanza degli obblighi amministrativi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento e che, in conseguenza della novazione legislativa operata con la L. n. 895 del 1967, concerne attualmente la detenzione abusiva di quelle materie e sostanze esplodenti non aventi la predetta caratteristica di micidialità" (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 14056 del 3/03/1986 dep. 13/12/1986, imp. MAISTO, Rv. 174616).
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse del B. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

Ed invero, tutte le deduzioni difensive, per quanto articolate e diffusamente argomentate, non denunciano, infatti, reali vizi di legittimità, ma censurano, sostanzialmente, le valutazioni e gli apprezzamenti probatori operati dai giudici di appello ed espressi, in sentenza, con una giustificazione che risulta completa, nonchè fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti, ed indenni da vizi logici.

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, alcun effettivo travisamento della prova e specificamente della deposizione del qualificato consulente tecnico della difesa è ravvisabile nella sentenza impugnata, ove si consideri che nella stessa si riferisce correttamente che il materiale sequestrato all’imputato "è stato catalogato concordemente dagli esperti citati … nella categoria … dei fuochi d’artifizio utilizzati per le feste".

Tale dato fattuale, però, contrariamente a quanto opinato nei ricorsi, non risulta determinante per ritenere senz’altro errata e contra legem la qualificazione giuridica dei fatti contestati all’imputato.

Se è pur vero, infatti, come ricordato anche negli scritti difensivi, che è l’elemento della micidialità, che distingue la fattispecie di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 10 da quella di cui all’art. 678 cod. pen., (in termini Sez. 1, Sentenza n. 12100 del 18/10/2000, dep. 23/11/2000, ric. P.G. in proc. Persico, Rv. 217348), la difesa del B. omette di considerare, però, che questa Corte ha più volte e da tempo precisato, che "anche i giocattoli pirici o altre materie qualificate esplodenti, non micidiali se singolarmente considerate, possono in determinate circostanze acquistare tali caratteristiche, quando dalla loro concentrazione, nelle specifiche circostanze di fatto, derivi una oggettiva ed intrinseca potenzialità di pericolo per persone o cose, di guisa che assumano, nel loro insieme, la caratteristica della micidialità" (così Sez. 1, Sentenza n. 4599 del 9/11/1992, dep. 02/12/1992, ric. P.M. in proc. Stanzione, Rv. 192413); principio questo al quale i giudici di merito, pur senza espressamente evocarlo, risultano essersi sostanzialmente uniformati, allorquando hanno evidenziato che "l’Ingente quantità, il precario confezionamento, la concentrazione del materiale nell’ambito angusto di un’autovettura, per di più in sosta nei pressi di un affollato locale", comportava "l’effettiva sussistenza di una situazione di pericolo, essendo di agevole comprensione che un’accensione, pur accidentale non era certamente evenienza da escludere e avrebbe potuto comportare conseguenze anche di non modesta entità. 2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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