Cass. pen., sez. I 24-03-2009 (24-03-2009), n. 12903 Accoglimento della richiesta di restituzione – Scarcerazione ex art. 175, comma settimo, cod. proc. pen. – Riferibilità alle misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Che S.E. è stato condannato con sentenza 9.6.2005 della Corte d’appello di Novara, confermata dalla sentenza 16.10.2006 della Corte d’assise d’appello di Torino, alla pena di 24 anni di reclusione nonchè alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 30.000,00, in favore della parte civile, per il delitto di omicidio volontario di A.P., commesso il (OMISSIS);
che il processo s’è svolto in contumacia del S., dichiarato latitante sin dalla fase delle indagini;
che il S. è stato assistito da difensore d’ufficio;
che con istanza proposta il 15.12.2008 per suo conto dal difensore, avvocato Wilmer Perga all’uopo nominato, il S. ha chiesto di essere rimesso in termini per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello, ai sensi dell’art. 175 c.p.p, comma 2 e segg.;
che a tal fine ha rappresentato che non aveva avuto notizia del procedimento nè della condanna prima del 17.11.2008, allorchè, rientrato in Italia provvisto di regolare passaporto e visto di ingresso, era stato sottoposto a controllo e gli era stato notificato l’ordine di carcerazione; che inoltre lo spontaneo rientro in Italia confermava – ove ve ne fosse stato bisogno – l’ignoranza della condanna a pena tanto elevata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che sussistono le condizioni di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, giacchè non risulta che l’istante, giudicato in contumacia, abbia avuto effettiva conoscenza della sentenza della Corte d’appello che ora chiede di potere impugnare;
che non vi sono infatti elementi per ritenere che il difensore d’ufficio, nelle cui mani le notificazioni sono state eseguite, abbia tenuto contatti con l’imputato e lo abbia potuto informare;
che nella situazione di incertezza deve presumersi la mancanza di conoscenza;
che occorre per ciò restituire il S. nel termine per proporre ricorso e disporre la cessazione degli effetti determinati dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
che discende da tanto la revoca dell’ordine di esecuzione della sentenza e la scarcerazione del S. limitatamente a tale titolo esecutivo: salva cioè l’eventuale l’esecuzione della misura cautelare a suo tempo emessa, che, se non autonomamente revocata, riprende vigore per effetto del presente provvedimento nei confronti "del (già) condannato il quale ha riacquistato la qualità di imputato" (Sez. 1, sentenza n. 6266 del 28 gennaio 2009 – depositata il 13 febbraio 2009);
che deve darsi mandato alla Cancelleria di comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla Corte d’assise di Novara e alla Corte d’assise d’appello di Torino nonchè al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara e al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, per i provvedimenti di loro competenza.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo ai sensi dell’art. 175 c.p.p.:
restituisce S.E. nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte d’assise d’appello di Torino in data 16.10.2006;
dichiara la cessazione degli effetti determinati dal passaggio in giudicato di tale sentenza e revoca per l’effetto l’ordine di esecuzione emesso in relazione a tale titolo dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Novara;
dispone la scarcerazione di S.E. se non detenuto per altro titolo definitivo o in forza di misura cautelare;
manda alla Cancelleria la immediata comunicazione del presente provvedimento alla Corte d’assise di Novara e alla Corte d’assise d’appello di Torino nonchè al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara e al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, per i provvedimenti di loro competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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