T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 561 Enti locali Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone R.F.I. – R.F.I. s.p.a. di essere concessionaria per la gestione delle infrastrutture ferroviarie nazionali e, quindi, nella detta qualità, di essere proprietaria anche delle aree di sedime e di pertinenza della rete ferroviaria sull’intero territorio nazionale. Rileva che tra i beni di proprietà R.F.I., sottoposti al peculiare regione giuridico di cui all’art. 15 della legge n. 210 del 1985, sono ricompresi i caselli ferroviari.

Ciò premesso, con ordinanza n. 10 del 15 luglio 2010 il Sindaco del Comune di Parghelia ha ordinato, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ad R.F.I. la demolizione di un casello durato sito al km. 35 della linea Eccellente Rosario, nel territorio del Comune di Parghelia nonché la pulizia delle aree di proprietà site lungo la medesima linea ferroviaria, ovviamente nel territorio comunale, con smaltimento del materiale di risulta e di tutti i rifiuti comunque presenti.

Avverso la detta ordinanza è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni in tema di ordinanze contingibili ed urgenti; eccesso di potere; difetto di motivazione; contraddittorietà; irragionevolezza; violazione della legge n. 125 del 2008; violazione del d.m. 5 agosto 2008; violazione degli artt. 7 e 22 della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Non si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale di Parghelia.

Con ordinanza n. 749 del 23 ottobre 2010 questo Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’avversata ordinanza per quanto concerne l’ordine di demolizione del casello ferroviario.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto in parte e, per l’effetto, l’impugnata ordinanza va annullata per quanta parte concerne l’ordine di demolizione del casello ferroviario.

Occorre cominciare con il rilevare che le ordinanze contingibili ed urgenti, oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza nei casi di pericolo attuale od imminente, presentano quello della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Sicché non si ammette che l’ordinanza in oggetto venga emanata per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti ovvero per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi permanenti ovvero per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 29 dicembre 2010, n. 28169). Del resto, l’ ordinanza sindacale contingibile ed urgente è strumento giuridico residuale legittimamente adottabile solo qualora l’ordinamento non predisponga strumenti ordinari per far fronte alla situazione di pericolo che si vuole scongiurare (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 02 dicembre 2010, n. 4376). In altri termini, come questo Tribunale ha recentemente osservato, presupposto delle ordinanze "extra ordinem" è la presenza di situazioni caratterizzate, da un lato, dall’urgenza del provvedere, e dall’altro dalla necessità di provvedere in un modo determinato, diverso dall’ordinario. Da qui la caratterizzazione di una nozione di urgente necessità, che non rimanda ad un’espressione che esprime una mera endiadi, ma comprende, invece, sia l’immediatezza dell’intervento, sia l’impossibilità di adottare una soluzione (diversa) ordinaria (nel caso di specie, sotto il profilo evidenziato il provvedimento gravato risulta del tutto carente) (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 15 novembre 2010, n. 2691).

Ciò premesso, è agevole rilevare, con specifico riferimento alla disposta demolizione del casello ferroviario, il lamentato difetto dei presupposti legittimanti il ricorso, da parte del Sindaco, al potere di ordinanza ex art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Infatti, la parte motiva dell’avversata ordinanza, salvo apoditticamente richiamare la "assoluta necessità di procedere…alla demolizione di un rudere di casello…", nulla dice sulle effettive condizioni statiche dell’immobile di che trattasi ai fini della sua identificazione quale pericolo per la pubblica e privata incolumità, sui requisiti di urgenza in ipotesi giustificativi dell’intervento extra ordinem, sulla inidoneità degli ordinari strumenti approntati dall’ordinamento per ovviare agli inconvenienti segnalati. Dovendosi anche rilevare che la demolizione non ha ontologicamente nulla della "provvisorietà", elemento caratterizzante le ordinanze contingibili ed urgenti.

Deve di contro rilevarsi la legittimità della restante parte della avversata ordinanza, sul punto cioè dell’ordine della pulizia delle aree e della rimozione dei rifiuti, incombenti cui la ricorrente assume peraltro di aver ottemperato, essendo sul punto l’ordinanza correttamente ed espressamente assunta ai sensi dell’art. 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (testo unico sull’ambiente), che appresta infatti uno specifico rimedio a fronte di situazioni di inquinamento ambientale.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie in parte il proposto ricorso, per l’effetto annullando l’avversata ordinanza nella parte in cui dispone la demolizione del casello ferroviario e lo respinge per il resto.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, per l’effetto annullando l’avversata ordinanza nella parte in cui dispone la demolizione del casello ferroviario, respingendolo per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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