Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-01-2011) 29-04-2011, n. 16676 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Sassari, con sentenza emessa il 19 aprile 2010, ha applicato a M.G., ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena su richiesta, in relazione a due reati contravvenzionali, unificati nel vincolo della continuazione, allo stesso imputati (porto illegale di una carabina ad aria compressa marca "Norixa", capo A della rubrica; esercizio dell’uccellagione, capo B).

2. – Il Procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata di corte d’appello in Sassari, ricorre per cassazione avverso l’indicata sentenza, denunciandone l’illegittimità, sostanzialmente, per "inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 444 cod. proc. pen.", in quanto, la qualificazione giuridica dei fatti contestati, deve ritenersi non corretta, sicchè il giudice di merito sarebbe venuto meno al potere-dovere, riconosciutogli dall’art. 444 c.p.p., comma 1, di rilevarlo.

2.1 – Più specificamente in ricorso si evidenzia:

– con riferimento alla contravvenzione di cui al capo a), in fatto, che la carabina menzionata nel capo d’imputazione "è risultata essere un’arma… a modesta capacità offensiva, dal momento che imprime ai minuscoli pallini che espelle un’energia cinetica inferiore a 7,5 joule"; in diritto, che secondo l’ormai consolidato insegnamento di questa Corte, "in tema di armi, ai sensi della L. 21 dicembre 1999, n. 526, art. 11, comma 2, si devono considerare armi comuni da sparo, salvo che non intervenga il giudizio di esclusione dell’attitudine a recare offesa alla persona da parte della Commissione consultiva centrale, solamente quelle ad aria compressa o a gas compressi i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule" (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 13105 del 19/02/2002 dep. 05/04/2002, imp. Comunardi, Rv. 221939 ed in senso conforme, Sez. 1, Sentenza n. 17885 del 26/03/2003 dep. 15/04/2003, rie. PM in proc. Corradi e Sez. 1, Sentenza n. 27332 del 28/05/2003 dep. 25/06/2003, imp. Ruggiero), sicchè il fatto contestato all’imputato andava correttamente qualificato come un illecito amministrativo e più precisamente come violazione del D.M. 9 agosto 2001, n. 362, art. 9 relativo al "Regolamento recante la disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo", per la quale l’art. 16, comma 3 del citato Decreto, prevede una sanzione amministrativa irrogabile dal Questore;

– con riferimento alla contravvenzione di cui al capo b), che secondo l’insegnamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di disciplina della caccia, integra il reato di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. e), esercizio di uccellagione, "qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo", quali reti ed altro, atteso che il legislatore punisce con tale disposizione "ogni sistema di cattura avente una potenzialità offensiva indiscriminata e indeterminata" laddove "la caccia con mezzi vietati" una carabina ad aria compressa si sostiene, "è diretta alla cattura di singoli esemplari".
Motivi della decisione

1. – L’Impugnazione proposta Procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata di corte d’appello in Sassari è inammissibile, perchè basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. 1.1 – Preliminarmente deve osservarsi che in caso di impugnazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, allorquando con il ricorso per cassazione sia contestata, come nel caso in esame, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, questa Corte di legittimità è senz’altro tenuta a verifica re se il fatto, così come accertato e valutato dal giudice di merito e dalla sentenza che ha recepito l’accordo delle parti, sia riconducibile al paradigma della fattispecie incriminatrice ritenuta nella sentenza (in tal senso, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4973 del 18/12/1991, dep. il 11/03/1992, imp. Van Deuren, Rv. 189892).

2. – Tanto premesso, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a), il collegio non può esimersi dal rilevare che le pur condivisibili argomentazioni in diritto svolte dal PM ricorrente muovono da un dato fattuale – l’essere la carabina Noria (o Norica) modello Star Gold Nik un’arma ad aria compressa che eroga un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule – la cui esattezza e veridicità non emerge, però, con immediatezza dalla sentenza impugnata e che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, neppure si offre di dimostrare, attraverso una qualche allegazione documentale, relativa alle caratteristiche tecniche dell’arma in uso al M..

2.1 – Orbene, in assenza di specifiche allegazioni sul punto, deve escludersi che il giudice di legittimità, conformemente a quanto riconosciuto anche nella decisione qui richiamata, possa rivalutare o valutare diversamente il "fatto storico" posto a base dell’imputazione oggetto dell’accordo delle parti.

2.2 – Considerazioni non dissimili valgono anche con riferimento alle deduzioni sviluppate in ricorso in relazione all’imputazione di cui al capo b).

Ed invero, ribadita la validità del principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui il reato di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. e), esercizio di uccellagione, punisce, in effetti, "qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, quali reti ed altro" (in termini Sez. 3, Sentenza n. 6343 del 1/02/2006 dep. 17/02/2006 Imputato: Fagoni, Rv. 233316), riconoscendo lo stesso PG ricorrente il fatto storico dell’esercizio di attività venatorla da parte del M. e l’abbattimento da parte del predetto imputato di specie di volatili (storni) non cacciabili L. n. 157 del 1992, ex art. 18, comma 1, lett. b) costituisce, in definitiva, una deduzione in fatto non dimostrata, che ciò sia avvenuto soltanto mediante l’utilizzo da parte dello stesso di una carabina (arma comunque non utilizzabile, ex art. 13, comma 5 e art. 30, comma 1, lett. h), Legge citata) e non anche attraverso altri mezzi non selettivi di cattura, tali da provocare un’indiscriminata distruzione dell’avifauna selvatica, condotta sicuramente idonea ad integrare la fattispecie contestata.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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