T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 557 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i decreti n. 14841/Area I Bis e 14842/Area I Bis, entrambi del 2 marzo 2009, la Prefettura di Catanzaro ha negato alla ricorrente il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata ed il rilascio della licenza di porto di pistola a tassa ridotta.

A fondamento di entrambi i decreti è posta la considerazione che dalle risultanze degli accertamenti istruttori disposti è emerso che la ricorrente non è in possesso dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S. "risultando mantenere frequentazioni con persone pregiudicate con precedenti per reati di estorsione, contro la persona, nonché per oltraggio, resistenza e violenza – stupefacenti".

Tra le premesse al decreto n. 14842/ Area I Bis si legge anche che dall’ulteriore rapporto Cat. 16B del 16 febbraio 2009 della Questura di Catanzaro risulta che "la frequentazione di persone pregiudicate è emersa a seguito della consultazione degli archivi automatizzati del CED, i cui dati e informazioni sono accessibili esclusivamente ai soggetti e per le finalità di cui all’art. 9 della L. 121/81".

Avverso entrambi i decreti è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, violazione della legge 241/1990 in quanto i decreti impugnati non indicano il nominativo del responsabile del procedimento.

Con il ricorso la ricorrente chiede, oltre che l’annullamento degli atti impugnati, anche che le venga risarcito il danno patrimoniale e quello non patrimoniale sofferto.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando l’infondatezza del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto risultando fondata la censura di carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Preliminarmente va richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 1861931 n. 773), le guardie particolari, devono essere in possesso, tra l’altro, dei seguenti requisiti: non avere riportato condanna per delitto ed essere persona di ottima condotta politica e morale.

In merito a quest’ultimo requisito, con sentenza 25 luglio 1996 n. 311, la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della citata norma nella parte in cui la stessa, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate, a) consente di valutare la condotta "politica" dell’aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull’attuale attitudine ed affidabilità dell’aspirante ad esercitare le relative funzioni.

La Corte ha, quindi, affermato che "non potranno essere considerate né valutate condotte che, per la loro natura, o per la loro occasionalità o per la loro distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui il requisito della condotta assume rilievo) sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività considerata. Non è infatti ammissibile che da episodici comportamenti tenuti da un soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rivelare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale".

Per quanto concerne la giurisprudenza amministrativa, è stato affermato che "l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure, perché, pur dopo la dichiarazione di incostituzionalità in parte qua dell’art. 138 comma 1 n. 5, t.u. p.s. di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 311 del 1996, si richiede una buona condotta per aspetti incidenti sull’attitudine e sull’affidabilità dell’aspirante ad esercitare le funzioni connesse alla licenza. Nella valutazione di tale requisito, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, apprezzamento discrezionale che può essere censurato solamente ove risulti affetta da vizi di irrazionalità ed incoerenza"(Consiglio Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2290).

Ebbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che la motivazione addotta dal Prefetto di Catanzaro sia carente nell’individuazione degli elementi che avrebbero dovuto legittimare l’adozione di un provvedimento di diniego.

Tali elementi consistono, esclusivamente, nella (non documentata) circostanza per cui la ricorrente risulta "mantenere frequentazioni con persone pregiudicate con precedenti per i reati di estorsione, contro la persona, nonché per oltraggio, resistenza e violenza- stupefacenti", senza identificazione né di tali soggetti né delle circostanze di tempo e di luogo dei presunti accompagnamenti.

Nel caso di specie, la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati non consente di esercitare il controllo sulla sussistenza di un apprezzabile nesso tra i rilevati elementi di fatto e la deduzione circa la mancanza dei requisiti in capo al soggetto interessato a svolgere correttamente l’attività di guardia particolare giurata (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16 aprile 2009, n. 1046).

Né la circostanza generica per cui la "frequentazione di persone pregiudicate è emersa a seguito della consultazione degli archivi automatizzati del CED, i cui dati e informazioni sono accessibili esclusivamente ai soggetti e per le finalità di cui all’articolo 9 della L. 121/81", per come risulta dal menzionato rapporto della Questura di Catanzaro, rende maggiormente comprensibili i presupposti e le ragioni giuridiche poste a fondamento della scelta dell’amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che i provvedimenti adottati dall’amministrazione con cui sono state respinte le richieste di ottenere sia il decreto di nomina a guardia particolare giurata sia la richiesta di rilascio della licenza di porto di pistola risultano affetti dal vizio di difetto di motivazione e pertanto vanno annullati.

Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni, essa deve essere invece ritenuta inammissibile poichè affetta da genericità oltre che non supportata da alcuna prova. Infatti, ai fini dell’ammissibilità dell’azione per risarcimento danni davanti al giudice amministrativo, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto emanato, da cui dipende la lesione dell’interesse legittimo, è presupposto necessario ma non sufficiente per la configurazione della responsabilità aquiliana a carico dell’Amministrazione. A tale fine, è necessario che il ricorrente alleghi e provi, quantomeno per via presuntiva, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. (condotta, evento, nesso di causalità, elemento psicologico, ingiustizia del danno ed entità dello stesso) (nel caso di specie, parte ricorrente si è invece limitata a richiedere il risarcimento, in termini assolutamente generici, senza allegare né provare i presupposti costitutivi della fattispecie della responsabilità aquilina) (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 maggio 2010, n. 3367).

Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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