Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 29-04-2011, n. 16754 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7-5-2010 il GIP presso il Tribunale di Como applicava ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di C. F. e I.P. la pena concordata tra le parti come da dispositivo, nel procedimento inerente a reati ascritti al C. per associazione per delinquere e vari furti e tentativo di furto contestati ai capi 1, 3, 4, 5, 16, 18, riuniti in continuazione, previa concessione delle generiche (con determinazione della pena in anni uno, mesi undici di reclusione ed Euro 600, 00 di multa).

Veniva altresì applicata la pena concordata per I., per reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2, 5, 6, e art. 61 c.p., n. 11, di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Avverso tale sentenza proponevano distinti ricorsi i predetti imputati.

Per il C., con i motivi si deduceva la violazione degli artt. 444 e 129 c.p.p..

In secondo luogo si rilevava la non punibilità del reato di cui al capo n. 16 della rubrica, (furto tentato ai danni della ditta "Leucadia s.p.a." commesso nel 2008, trattandosi di atti preparatori dell’azione delittuosa);

inoltre si deduceva la violazione degli artt. 444, 445, 74 e 538 c.p.p. e art. 153 disp. att. c.p.p., D.M. 8 aprile 2004, n. 127, ritenendo illegittima la condanna al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite.

A riguardo si rilevava che le somme liquidate erano in contrasto con il limite tariffario, per un totale di Euro 1.776,37.

Risulta intervenuta rinunzia al ricorso, in data 4-1-2011 – depositata il 5-11-2011 – resa da C.F..

I.P. proponeva ricorso deducendo la mancanza di motivazione relativa alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile.

Rilevava che si erano costituite in giudizio, all’udienza del 12.4.2010, le FERROVIE NORD S.p.a. e LENORD S.r.l. e che il difensore comune a tali parti aveva depositato due note spese, e risultava liquidato l’importo di Euro 5.000,00, in favore di ciascuna parte.

Il ricorrente a riguardo censurava la sentenza per carenza della motivazione in ordine a detta liquidazione, priva di specificazione delle voci e dei relativi importi.

Rilevava altresì che il potere discrezionale del Giudice in tema di liquidazione delle spese restava limitato dai limiti tariffari degli onorari forensi.

Per tali motivi riteneva che la sentenza risultasse viziata da carenza della motivazione, richiamando giurisprudenza di legittimità.

Rilevava altresì che doveva ritenersi illegittima la liquidazione di un importo globale in favore delle parti civili.

Il PG. Sede con requisitoria scritta, chiede che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal C., e l’annullamento della sentenza, in accoglimento del motivo di impugnazione inerente alla liquidazione delle spese in favore di parte civile.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso proposto dal C. va dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia del ricorrente.

Per quanto riguarda il ricorso formulato da I.P., devono ritenersi inammissibili le deduzioni articolate nel primo motivo, ove si censura la sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in riferimento alla violazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2.

Tale censura formulata asserendo con argomentazioni in fatto che il giudice avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento – laddove la sentenza ex art. 444 c.p.p. secondo giurisprudenza di questa Corte (v. SS.UU. 21-6-2000 – richiamata dal PG in requisitoria – evidenzia che resta insindacabile la motivazione sulla insussistenza delle cause di proscioglimento, avendo il giudice reso – nella specie – una motivazione che sia pure sinteticamente escluda l’esistenza dei presupposti di cui al citato art. 129 c.p.p., conformemente alla sentenza di questa Corte SS.UU. del 18-10-1995, n. 10372, Serafino).

Si deve ritenere invece il fondamento della censura attinente la globale determinazione delle somme liquidate in favore delle parti civili – avendo il Giudice condannato gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 4.000, 00.

Invero, come evidenziato dal PG. con argomentazioni che questa Corte condivide e richiama "il Giudice, nel determinare le spese giudiziali liquidate in favore della parte civile, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sulla individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività difensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense" onde consentire il controllo sulla eventuale onerosità delle spese. Pertanto, la Corte deve annullare l’impugnata sentenza limitatamente a tale punto della decisione, con rinvio al giudice competente, per nuovo esame, che verrà effettuato uniformandosi ai predetti canoni giurisprudenziali.

Inoltre deve ritenersi operante l’effetto estensivo dell’impugnazione a favore del C. – pur essendo per tale imputato inammissibile il ricorso per intervenuta rinunzia – secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte – v. Sez. 5^, sentenza n. 3927 del 22/09/1997 – RV 209037 – ed altre (sub art. 587 c.p.p. – n. 1701 del 1995 – RV 201360 -, e n. 6810 del 1997 – RV 208373 – SS.UU. n. 9 del 1995 – RV 201305).
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE In accoglimento del ricorso di I.P. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese alle parti civili con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame;

dichiara inammissibile il ricorso di C.F. per rinuncia e per l’effetto estensivo annulla anche nei suoi confronti le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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