Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 29-04-2011, n. 16753

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

AGNA Alfredo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 8-6-2010 il GIP presso il Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di L. G.L., in riferimento a reati di cui agli artt. 582, 594, 595 e 612 c.p., che erano stati oggetto di denuncia da parte di LO.Ci..

La querelante aveva denunziato di avere avuto un malore a seguito di un alterco avvenuto con il L. nel luogo di lavoro(essendo costui cancelliere nel medesimo ufficio giudiziario), e di aver riportato lesioni consistite nella frattura di una vertebra cervicale.

Il Giudice aveva dato atto che era stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM. Aveva altresì descritto i fatti denunciati dalla persona offesa, ed aveva escluso la configurabilità dei reati di ingiuria e diffamazione, evidenziando che vi era stato un alterco tra le parti, e che il fatto si era verificato in relazione al mancato adempimento dell’attività ritenuta urgente da parte della denunziante, pur rilevando il carattere volgare della espressione usata dal L..

D’altra parte rilevava anche la assenza dei presupposti della minaccia.

In conclusione il GIP rilevava che si era verificata una semplice critica ad un comportamento tenuto dalla querelante per essersi la stessa assentata senza avvertire, perchè da altri autorizzata.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la difesa della Lo., deducendo la carenza di motivazione e/o la contraddittorietà della stessa ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

A riguardo evidenziava di avere indicato nell’opposizione l’esatta ricostruzione dei fatti lamentando la mancata escussione dei colleghi di lavoro menzionati, e specificando di avere prodotto le dichiarazioni che costoro avevano reso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p..

Inoltre evidenziava che la condotta tenuta dal soggetto denunciato risultava rilevante ai fini disciplinarle che a seguito della opposizione il Giudice aveva fissato l’udienza camerale, ossia aveva ritenuto ammissibile l’opposizione, e tuttavia non aveva dato conto della pertinenza e rilevanza delle richieste dell’opponente, limitandosi a provvedere alla archiviazione in base ad un giudizio prognostico che negava la configurabilità dei reati denunciati.

Rilevava altresì che le lesioni avrebbero potuto essere oggetto di integrazione probatoria, essendo state riconosciute dall’INAIL. Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, argomentando anche sulla erronea esclusione della effettiva offensività della condotta denunciata.

Il PG. in Sede, come da requisitoria ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso va considerato inammissibile.

Invero le censure formulate dalla ricorrente riguardano la pretesa carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.

Va rilevato altresì che nella specie il Giudice ha emesso il decreto di archiviazione in conformità alla esistenza dei presupposti di legge, essendo stata evidenziata l’assenza degli elementi dai quali desumere le ipotesi di reato denunciate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, menzionata dal PG nella requisitoria che questo collegio condividevi ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito limitatamente alle ipotesi di violazione del contraddittorio ex art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5, e deve ritenersi inammissibile la censura attinente al vizio di motivazione o al travisamento dell’oggetto, ovvero per mancata valutazione di circostanze di fatto già acquisite – (v. in tal senso quanto il PG deduce richiamando sentenza Sez. 1^ del 7-2-2007, n. 8842).

Infine sono inammissibili le censure relative alla mancata valutazione delle deduzioni dell’opponente, essendo stata resa motivazione che rende evidente l’assenza degli elementi costitutivi dei reati, (v. in tal senso Cass. Sez. 5^, ordinanza 19 aprile 1997, n. 961, Cerini, RV 207914 – ove si stabilisce che: "La delibazione relativa all’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione non deve essere espressa con apposita motivazione, ma è sufficiente che emerga dal contesto del decreto in punto di manifesta infondatezza della notitia criminis").

Peraltro la motivazione del decreto risulta formulata ritualmente, e dunque non si è in presenza di una mancanza assoluta della motivazione, che sarebbe idonea ad integrare la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3.

Infine resta esclusa la deducibilità della illogicità della motivazione.

In conclusione la Corte deve rilevare l’inammissibilità dei motivi di ricorso.

La ricorrente va condannata pertanto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che viene determinata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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