Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 29-04-2011, n. 16751 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Antonio che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 30.6.2010 la Corte di Appello di L’AQUILA dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da C. G. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo – Sez. Atri, che, in data 28-7-2004 – aveva condannato il C. per delitto di furto aggravato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

In particolare la Corte aveva rilevato che il predetto imputato aveva proposto appello chiedendo la riduzione della pena – omettendo di indicare in modo specifico" le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" onde si era ritenuta la violazione dell’art. 581 c.p.p..

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo che non era ravvisabile l’omissione della specifica indicazione degli elementi in diritto ed in fatto posti a sostegno del gravame.

Pertanto chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il PG chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero il provvedimento impugnato non tiene conto delle esplicite richieste avanzate dall’appellante.

Invero, in presenza del richiamo alla occasionalità del fatto, alla assenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato, alla richiesta di attenuanti specificamente distinte – ossia quelle di cui all’art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 4, nonchè in presenza della richiesta dei benefici di legge, devono ritenersi richiamati specifici elementi riconducibili alla valutazione della gravita del fatto e della personalità del prevenuto onde deve ritenersi che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione sia stata frutto della erronea interpretazione ed applicazione della disposizione enunciata dall’art. 581 c.p.p. – Cass. Sez. 6^, sentenza del 10-11- 2003, n. 42764 – Scalia – Rv 226934 – per cui "l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche richieste che il giudice può anche desumere implicitamente dall’atto, purchè lo scopo perseguito dalla parte risulti in modo in equivoco..".

Pertanto la Corte deve annullare il provvedimento impugnato, senza rinvio.

Gli atti vanno trasmessi al competente Giudice di appello per il giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla corte di Appello di l’Aquila per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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