T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 809 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso notificato in data 19 marzo 2010 e ritualmente depositato il 31 marzo successivo, l’impresa R.P., come in atti rappresentata e difesa premetteva che il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, con bando del 16.7.2009, aveva indetto procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo, in località Boschetto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con importo a base d’asta pari ad Euro. 598.329,98 di cui Euro. 2.295,19 per oneri di sicurezza.

In particolare, il bando di gara individuava i seguenti elementi di valutazione delle offerte, assegnando i relativi punteggi:

a) Organizzazione cantiere fino a 5 punti;

b) Proposte di migliorative del manto erboso fino a 25 punti

c) fornitura di materiale sportivo fino a 15 punti;

d) Proposta di manutenzione ordinaria fino a 15 punti;

e) Tempo di realizzazione delle opere e struttura fino a 10 punti;

f) Offerta economica (prezzo) fino a 30 punti.

Esperita la gara, la Commissione aveva proceduto alla redazione della graduatoria finale, che aveva visto prevalere la Società S. con punti 60,00, mentre essa ricorrente si era classificata al secondo posto con un punteggio di 34,607.

Verificata la congruità dell’offerta della concorrente prima graduata, il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, con determina n. 23/2010, aveva disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’impresa S., comunicata alla ricorrente in data 18.01.2010.

Il Comune e l’impresa aggiudicataria, quindi, in data 26.02.20 10, avevano sottoscritto il relativo contratto di appalto, procedendo di seguito alla consegna dei lavori in data 3.03.2010.

Sulle esposte premesse, impugnava gli esiti sfavorevoli della procedura, prospettando, con triplice motivo di gravame, plurima violazione di legge ed eccesso di potere sotto vario rispetto, e segnatamente lamentando:

a) che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver rispettato la prescrizione tecnica di fornire un manto erboso di lunghezza non inferiore ai 60 mm;

b) che i giudizi formulati dalla Commissione di gara ed i relativi punteggi (stante il dedotto difetto nella legge di gara di approfondito sub criterio o sub peso e sub punteggio) sarebbero stati privi di idoneo supporto motivazione, in chiave di comparazione tecnica;

c) che inammissibilmente l’impresa aggiudicataria, infine, in sede di sub procedimento di verifica della anomalia, avrebbe modificato l’offerta economica, immutando a posteriori tanto il valore del ribasso quanto il valore complessivo del prezzo offerto.

Sulla scorta delle riassunte prospettazioni critiche, instava per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, articolando, altresì, autonoma domanda risarcitoria.

2.- Sia l’Amministrazione comunale intimata che l’impresa controinteressata si costituivano in giudizio, resistendo all’avverso gravame ed invocandone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2010, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto.

Non ha pregio, in particolare, il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta una presunta violazione delle prescrizioni tecniche di gara, relativamente alla lunghezza minima del manto erboso.

Invero, alla stregua del disciplinare tecnico, alle imprese concorrenti era richiesta la "fornitura e posa di manto in erba artificiale, attestato dalla L.N.D (…) composto di fibre di polietilene di tipo NSF di lunghezza non inferiore a 60 mm (…)". Per tal via, la prescrizione tecnica della lunghezza pari ad almeno 60 mm, quindi, non era riferita al manto erboso, ma solo alle fibre di polietilene che lo componevano che, nel caso della offerta della impresa aggiudicataria, risultavano di lunghezza pari a 92 mm, ampiamente superiore al limite minimo prescritto dal bando.

1.2 – In disparte quanto precede va evidenziato in ogni caso che l’eventuale proposta di un marito erboso di altezza inferiore a quella prevista dal bando, non può determinare l’esclusione della S., posto che:

la soluzione tecnica prevista dall’aggiudicataria è conforme ai regolamenti degli Organi Sportivi federali e, dunque, non stravolge il contenuto minimo essenziale dell’offerta, in quanto è idonea ad assicurare la regolarità dei campi; – la prescrizione della lunghezza minima, benché ampiamente rispettata dall’impresa S., non è prevista, a pena di esclusione, dalla lex specialis.

1.3 – Da ultimo va censurata la carenza di interesse di controparte a sostenere che alla S. non avrebbe dovuto essere attribuito alcun punteggio per le proposte migliorative del manto erboso.

Ed infatti, anche sottraendo alla S. il punteggio per tale elemento (25 punti), la ricorrente risulterebbe essere sempre graduata in posizione poziore, rispetto all’odierna aggiudicataria, come di seguito indicato:

– S. – punti 35 (6025 35);

– Poduti – punti 34,607. Il rilievo, pertanto, è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo di ricorso, l’impresa ricorrente ha censurato gli atti di gara, perché la Commissione non avrebbe fissato i criteri di valutazione delle offerte tecniche, né avrebbe motivato sull’attribuzione del punteggio, per ogni singola voce di valutazione, in favore della impresa aggiudicataria.

2.1.- Il motivo non ha pregio.

Deve, sul punto, premettersi che, come è noto, la specificazione dei criteri di aggiudicazione e l’attribuzione del punteggio, per ogni singola voce di valutazione delle offerte, infatti, è tipico esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice Amministrativo, solo in presenza di illogicità manifesta, ovvero per errori di fatto: illogicità ed errori che parte ricorrente non evidenzia, limitandosi a contestare, sotto il profilo della idoneità motivazionale, gli esiti del giudizio comparativo tra le offerte e prospettando, per plurimo rispetto, la superiorità della propria proposta a fronte di quella dell’aggiudicataria..

Peraltro, importa soggiungere il bando di gara per cui è causa prescriveva che l’esame delle offerte tecniche avvenisse mediante il sistema del confronto a coppie (previsto dall’Allegato B del D.P.R. 554/99), mediante il quale, come è noto, le offerte tecniche formulate dalle imprese concorrenti vengono valutate per ciascun elemento previsto dal bando, mediante la determinazione di coefficienti numerici scaturiti dal confronto, a coppie, di tutte le offerte tra di loro, per ogni coppia di offerte ciascuno dei commissario indicando il grado di preferenza accordato all’una o all’altra e risultando il punteggio finale dalla sommatoria parametrica di ciascun confronto a coppia.

La motivazione del giudizio, quindi, in tale peculiare sistema di valutazione, sta proprio nel punteggio numerico, che esprime (sulla considerazione, beninteso, che il bando di gara avesse specificato, in modo chiaro e sufficientemente preciso, i parametri di valutazione delle offerte, come nella specie è dato riscontrare) il grado di preferenza accordato da ciascun commissario ad ogni offerta, assolvendo pertanto compiutamente all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 44 comma 4 della L.R.C. 3/2007.

3.- Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale si è dedotta la pretesa illegittimità del giudizio di congruità dell’offerta economica dell’odierna aggiudicataria.

Le valutazioni di anomalia, infatti, sono un tipico esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del Giudice Amministrativo, solo in presenza di illogicità manifesta, ovvero di errori di fatto. Nella specie, parte ricorrente non ha dimostrato alcun errore di fatto e, tanto meno, ha evidenziato profili di manifesta illogicità della valutazione espressa dalla stazione appaltante. Il rilievo, pertanto, è inammissibile.

Quanto alla ventilata inammissibilità della variazione dell’offerta, vale osservare che, in tesi generale, la possibilità di rimodulare gli elementi economici dell’offerta, in sede di giustificazioni sull’anomalia è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, con il solo limite di non alterare il prezzo complessivo offerto (Consiglio di Stato sez. iv n. 3657/2006; Consiglio di Stato sez. V n. 53 15/2005).

Nella specie, la S. non ha modificato il prezzo offerto (sempre pari ad Euro 561.044,15, né ha modificato la percentuale del ribasso proposto

La giustificazione dell’offerta, infatti, riguarda l’intero quadro economico dell’intervento, che è comprensivo sia del prezzo delle opere, che delle migliorie che, pur non essendo computate nel prezzo, costituiscono costi sostenuti dall’impresa.

Il calcolo della percentuale media del ribasso, operato in sede di giustificazioni, quindi, diversamente dall’offerta, ha necessariamente tenuto conto anche delle migliorie: di qui – si deve concordare con le resistenti – la pretesa differenza tra i due valori (da 5,87% a 15,91%). che non si risolve, tuttavia, in una modifica della percentuale di ribasso originaria (che resta ferma al 5,87% al netto delle migliorie).

Neppure è esatto che la S. non avrebbe sommato al costo base quello delle migliorie: che è assunto smentito dalla lettura delle giustificazioni.

L’identità del prezzo, infine, escludeva anche che, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il costo degli oneri di sicurezza avrebbe dovuto essere aumentato.

4.- Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso – ivi compresa la domanda risarcitoria, che non trova fondamento nella prospettata illegittimità degli atti impugnati – deve essere complessivamente respinto.

Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della particolarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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