Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 29-04-2011, n. 16747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5-6-09 il Giudice Monocratico del Tribunale di Firenze confermava nei confronti di C.P. la sentenza emessa dal Giudice di pace di Firenze in data 14-6-07, con la quale l’imputato era stato condannato per reato di minacce in danno di Ca.Fr. alla pena di Euro 50,00 di multa, dichiarata estinta per condono, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile, determinato in Euro 750,00 ed al pagamento di una provvisionale di Euro 700,00.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione degli artt. 74 e 78 c.p.p..

A riguardo evidenziava che erroneamente il Giudice di appello aveva ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile – (dedotta nei motivi di appello) -, essendo carenti l’indicazione dei danni e della causa petendi.

A sostegno del ricorso rilevava che secondo la giurisprudenza di legittimità devono essere menzionate le ragioni in base alle quali si ritiene che dalla consumazione del reato siano derivate conseguenze dannose, e fornire il titolo che legittima il richiedente a far valere la propria pretesa risarcitoria.

Tali elementi si consideravano nella specie carenti, nè si rilevava la legittimazione del sig. Ca., non avendo il predetto subito alcun pregiudizio.

In tal senso la difesa riteneva erronea la valutazione fatta dal Tribunale, circa la posizione del Ca..
Motivi della decisione

La Corte rileva che i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati.

Invero la censura inerente alla violazione degli artt. 74 e 78 c.p.p. deve ritenersi formulata con argomentazioni generiche, ed in palese contrasto con la specifica motivazione resa dal Giudice di appello, in merito alle doglianze riferite nell’atto di impugnazione alla inammissibilità della costituzione di parte civile ed alla erronea valutazione del danno, oltre che alla richiesta di provvisionale.

Va evidenziato, sul punto, che in sentenza resta motivata con aderenza al dettato normativo l’ammissibilità della costituzione di parte civile, essendo legittimati alla costituzione sia Ca.

F. che il genitore, ed essendosi costituito nella specie il genitore, persona ai danni della quale si sarebbe attuato il proposito minaccioso, secondo quanto si evince dalla rubrica.

Peraltro è stato specificato nell’atto di costituzione di parte civile, il danno morale patito dalla parte offesa, e tale danno è contemplato tra quelli risarcibili in sede penale.

Va richiamata sul punto giurisprudenza di questa Corte – Sez. 6 – 21 gennaio 2010, n. 2545 – per cui nulla vieta al giudice di liquidare il danno morale in sede penale.

Peraltro la Corte ha motivato in modo esauriente e in aderenza al dettato dell’art. 78 c.p.p., lett. d) in relazione alla legittimità della richiesta risarcitoria, comprensiva della ampia ricostruzione del fatto che integra la "causa petendi", ritenendo anche rispondente alla esigenza di specificità la indicazione dell’entità del risarcimento.

Anche sulla provvisionale deve ritenersi congrua la motivazione resa in sentenza, condividendo il giudice di appello la valutazione formulata dal giudice di primo grado.

Al cospetto di adeguata disamina delle deduzioni addotte nei motivi di appello, le odierne argomentazioni difensive si rivelano meramente ripetitive di questioni trattate in sentenza nel rispetto delle disposizioni normative innanzi richiamate, e pertanto i motivi di ricorso si rivelano manifestamente infondati.

La Corte deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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