Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 29-04-2011, n. 16745 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ago G. che chiede la conferma della sentenza.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6.10.2009 il Tribunale di Brindisi confermava nei confronti di R.A. la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Francavilla Fontana, in data 15-1-09, con la quale l’imputato era stato condannato in quanto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 594, 581 e 582 c.p. alla pena di Euro 400, 00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della persona offesa, come da dispositivo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, rilevando la manifesta illogicità nonchè la mancanza e contraddittorietà della motivazione.

A riguardo censurava la sentenza avendo il Tribunale aderito integralmente alla motivazione del primo Giudice, trascurando la verifica delle risultanze dibattimentali, dalle quali, secondo i rilievi della difesa, non era emersa la prova che l’imputato avesse realizzato la condotta contestata.

Peraltro censurava il giudizio di attendibilità della persona offesa, che, in sede di appello, era stata contrastata dalla difesa.

– Inoltre il ricorrente deduceva la erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 82 c.p.p., comma 2 nonchè all’art. 523 c.p.p., per avere il Giudice di appello ritenuto ritualmente avvenuto il deposito delle conclusioni di parte civile, sebbene detta parte avesse depositato la nota dopo le conclusioni del difensore.

In tal senso si riteneva erronea la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore di tale parte.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero si rivelano destituite di fondamento le argomentazioni relative alla carenza e contraddittorietà della motivazione.

La sentenza risulta, infatti, adeguatamente motivata in fatto e diritto e valuta quali fonti di prova le dichiarazioni della persona offesa, che erano riscontrate da altre deposizioni testimoniali, secondo i canoni imposti dalla giurisprudenza, evidenziando che vi era riscontro delle stesse nel certificato medico. Tali elementi, sono stati dal Giudice di appello ritenuti adeguati a legittimare la condanna emessa dal primo giudice, nè la difesa rappresenta alcun dato probatorio trascurato dal giudice di appello, favorevole all’imputato.

Pertanto, la motivazione resta adeguata e coerente con i dati probatori acquisiti, ed appaiono inammissibili le ulteriori deduzioni di merito tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze dibattimentali.

Il secondo motivo risulta infondato.

Invero la giurisprudenza di questa Corte si è pronunziata ritenendo che non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82 c.p.p., comma 2, la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di appello(Sez. 5, 12 aprile 2006, n. 12959 – RV. 234536) e che in riferimento all’art. 523 c.p.p. non costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile il fatto che le conclusioni orali, anzichè precedere la presentazione per iscritto, siano state formulate soltanto alla fine della discussione, dopo quelle dell’imputato, purchè esse richiamino quelle scritte, già depositate. V. Sez. 5, 19 novembre 2001, n. 41141, Friso – RV 220864.

Nella specie, dunque la sentenza risulta correttamente motivata su tale punto, onde si rivela l’infondatezza del motivi di ricorso.

In conclusione la Corte deve rigettare il ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile, che vengono liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000, 00 oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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