Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 29-04-2011, n. 16744

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20-1-2010 il Giudice Monocratico del Tribunale di Treviso riformava parzialmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace in data 11-2-2009,con la quale gli imputati P. P. e N.A. erano stati condannati per reato di ingiurie ai danni di R.G. e M.M., costituitasi parte civile, condannando i suddetti imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dal R., come da dispositivo, con liquidazione di spese in favore della parte civile.

Il Giudice di appello aveva ritenuto sfornita di prova l’offesa patita da M.M. – come coniuge – e in tal senso aveva riformato la sentenza di primo grado, ove la M. era stata considerata parte lesa.

Inoltre aveva pronunziato condanna generica al risarcimento dei danni a favore del R., non essendo definito il criterio di determinazione dell’entità del risarcimento in via equitativa dal primo giudice (che aveva liquidato i danni in Euro 5.000, come da dispositivo richiamato nella sentenza di appello).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo l’erronea esclusione della esimente prevista dall’art. 599 c.p..

Al riguardo evidenziava che nella casa degli imputati era avvenuta una infiltrazione di acqua nel soffitto,per la quale erano intervenuti i Vigili del Fuoco, che avevano diffidato i predetti dall’uso della zona interessata dalla infiltrazione, esortandoli a rivolgersi ad impresa edile,per l’intervento necessario.

In tale contesto, era rilevabile, ad avviso del ricorrente, il presupposto di uno stato d’ira per il quale erano state pronunziate all’indirizzo del R. le frasi ingiuriose.

La situazione suddetta avrebbe legittimato pertanto l’applicazione della invocata esimente, rilevandosi che il R. non si era interessato in modo adeguato alla rottura delle condutture del proprio appartamento.

Su tali argomenti la difesa menzionava gli atti rilevanti al fine di desumere la immediatezza della reazione degli imputati (come da ricorso) chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata o il proscioglimento per la richiamata esimente.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero premesso che il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità dei predetti imputati per delitto di cui all’art. 594 c.p. a ciascuno ascritto come da rubrica, per le frasi ingiuriose rivolte a R.G., e che risultava formulata nei motivi di gravame innanzi al Tribunale di Treviso la richiesta di applicazione della esimente prevista dall’art. 599 c.p., comma 2, deve evidenziarsi che nella motivazione della impugnata sentenza viene esclusa l’applicazione di tale norma rilevandosi che: "Tale esimente… richiede l’immediatezza della reazione" rilevando che nella specie mancava la reazione immediata (dato che l’evento che aveva provocato secondo la difesa la reazione degli imputati si era verificato tempo addietro rispetto alla data dei reati contestati ex art. 594 c.p.).

Orbene, deve sul punto rilevarsi l’erronea interpretazione del dettato normativo di cui all’art. 599 c.p., comma 2, atteso che "nei delitti di ingiuria e diffamazione la scriminante costituita dalla provocazione postula che la risposta reattiva sia pronta e immediata,nel perdurare dello stato d’ira; tuttavia il concetto di immediatezza, ai fini della suddetta esimente, non è da intendersi nel senso che la reazione debba attuarsi nello stesso momento in cui si riceve l’offesa, bensì in senso relativo, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato di reazione suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo…"v. in tal senso Cass. Sez. 5 – del 19/4/2006,n. 13735 ed altre conformi la cui Sez. 5, 27/2/2007, n. 8097 e Sez. 5 – 8/8/2007, n. 32323 – RV 233986.

Va pertanto rilevato il fondamento delle censure formulate nel primo motivo di ricorso,avendo il giudice di appello reso un’interpretazione che disattende il menzionato indirizzo giurisprudenziale, senza fornire una valida motivazione per l’esclusione dell’invocata esimente.

La Corte rileva che – contrariamente a quanto rilevato in sentenza- ricorrono nel caso di specie i presupposti per l’applicazione della citata esimente,avuto riguardo alle conseguenze dannose che si erano verificate progressivamente nella abitazione degli imputati,secondo quanto addotto dalla difesa con i motivi di impugnazione,onde va valutata l’esistenza di comportamento ingiusto della persona offesa -(ossia l’incuria dimostrata non provvedendo alla adozione di rimedi tali da evitare, nella specie, ulteriori infiltrazioni di acqua nel soffitto dell’appartamento di proprietà dei ricorrenti) tale da determinare uno stato di disagio sempre maggiore negli imputati e dunque qualificandosi come fatto ingiusto,(essendo contrario alle regole della civile convivenza), idoneo di per sè a provocare una reazione dei predetti ricorrenti riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 599 c.p., comma 2, alla stregua del menzionato indirizzo giurisprudenziale.

Va dunque pronunziato,in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza, per essere il fatto non punibile ai sensi dell’art. 599 c.p., comma 2.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il fatto non punibile ex art. 599 c.p., comma 2.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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