T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 390 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto spedito per la notifica il 14 febbraio 2011, notificato il successivo 16, depositato il 15 marzo 2011, il ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati;

Considerato che nel corso dell’odierna camera di consiglio – fissata per l’esame della tutela cautelare nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5 -, sussistendo le condizioni di cui all’articolo 60 del codice del processo amministrativo, è stata preannunziata la possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;

Considerato in particolare che nella vicenda rilevano i provvedimenti n. 6 del 20 gennaio 2010 e n. 20 dell’8 aprile 2010, con i quali il comune ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere abusive in essi specificamente indicati;

Vista la sentenza n. 1214 del 28 luglio 2010 con la quale la Sezione ha definito la domanda di annullamento delle ordinanze su citate in termini di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche in ragione della presentazione di istanza di accertamento di conformità successiva alla notifica del ricorso;

Considerato che: (*) "Una volta che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio abbia esercitato la facoltà di chiedere la regolarizzazione della propria posizione in applicazione dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione viene meno fino a quando non si sia pronunciata sull’istanza stessa. La presentazione dell’istanza di sanatoria comporta a carico del comune il riesame della situazione, alla luce della possibile conformità agli strumenti urbanistici delle opere realizzate, che perciò devono essere valutate non più in relazione alla loro mera difformità dagli atti autorizzativi esistenti ma verificando se sussistono i differenti e autonomi presupposti richiesti ai fini del rilascio della concessione in sanatoria. Qualora il comune decida di respingere in tutto o in parte la domanda di accertamento di conformità dovrà riadottare un nuovo provvedimento sanzionatorio avverso il quale l’interessato potrà proporre le proprie difese." (T.a.r. Valle d’Aosta Aosta, sez. I, 14 luglio 2010, n. 48); (*) "Il riesame dell’abusività dell’opera edilizia, provocato dall’istanza di sanatoria dell’autore dell’abuso, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio in precedenza emanato con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza, l’Amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere." (Consiglio Stato, sez. IV, 03 dicembre 2010, n. 8502);

Considerato che è fondato il motivo con il quale il ricorrente contesta la legittimità degli atti impugnati stante l’inefficacia delle predette ordinanze di demolizione, da tali atti, presupposte;

Considerato che le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.

Condanna il comune di Sperlonga al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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