T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 389 Consigliere comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che i ricorrenti, quali consiglieri comunali del comune di Vico nel Lazio, con il ricorso in epigrafe indicato hanno agito: – per l’annullamento o in subordine, per la disapplicazione dell’art. 27, 1° e 2° comma, del regolamento comunale del diritto di accesso; – per l’annullamento del diniego di cui alle note prot. nn. 5954 del 23.12.2010 e 107 dell’11.1.2011; – per l’accertamento e per la declaratoria del diritto all’accesso ed al rilascio di copia degli atti richiesti;

Considerato che con atto depositato il 31 marzo 2011 si è costituito il comune di Vico nel Lazio;

Viste le istanze con le quali i ricorrenti hanno chiesto di accedere agli elenchi relativi agli incarichi ed alle collaborazioni esterne affidati dal comune negli anni 2009 e 2010 nonché, agli elenchi degli incarichi esterni autorizzati per il personale comunale per gli stessi anni, ivi compresi i relativi compensi;

Vista la nota prot. n. 1237 del 25 marzo 2011 depositata dal resistente all’atto della costituzione in giudizio – ricevuta dai ricorrenti rispettivamente il 25 – 27 marzo 2011 -, dalla quale si desume che il comune ha partecipato gli incarichi esistenti per il periodo di riferimento e rimesso copia della delibera di giunta n. 122 dell’11 novembre 2010;

Considerato che in ragione di quanto esposto l’attivata pretesa di accesso deve, allo stato, ritenersi soddisfatta e che deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale;

Considerato che ai fini della regolazione delle spese rileva: – la soddisfazione della pretesa sostanziale in data successiva alla notificazione del ricorso; – la sicura fondatezza del ricorso, soccorrendo sul punto il costante orientamento secondo il quale: "I consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Sul consigliere comunale, inoltre, non può gravare alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale; dal termine "utili", contenuto nell’art. 43, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, detto aggettivo garantendo in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio del mandato. Dette conclusioni si appalesano stringenti ove ad azionare l’istituto siano consiglieri di minoranza, come nel caso di specie, cui i principi fondanti delle democrazie e la legge attribuiscono compiti di controllo dell’operato della maggioranza e, quindi, dell’esecutivo, qui inteso nella sua più larga accezione di apparato politico ed apparato amministrativo, se pur, si intende, da esplicarsi nel rispetto della legge, ovvero senza indebite incursioni in ambiti riservati all’apparato amministrativo dalla legge stessa e senza porre in essere atti e/o comportamenti qualificabili come abuso del diritto." (T.a.r. Campania Napoli, sez. VI, 02 dicembre 2010, n. 26573; Consiglio Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963; T.a.r. Toscana Firenze, sez. I, 11 novembre 2009, n. 1607); – in applicazione di siffatto orientamento vanno disattese, ai fini in questione, le indicazioni opposte dal resistente all’atto della costituzione in giudizio;

Considerato che le spese pertanto vanno poste, per l’ammontare di cui in dispositivo, a carico del resistente che, in base al richiamato e consolidato orientamento va condannato anche ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del codice del processo amministrativo in accoglimento dell’espressa istanza dei ricorrenti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna il comune di Vico nel Lazio al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille,00).

Condanna il comune di Vico nel Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del codice del processo amministrativo al pagamento in favore dei ricorrenti dell’ulteriore somma di Euro 300,00 (trecento,00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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