Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 29-04-2011, n. 16734 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 3/12/2009 il Tribunale di Palmi condannava C.C. per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a) per essersi posta alla guida di un’auto Y 10 in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico rilevato in modo sintomatico (acc. in (OMISSIS)).

All’imputato veniva irrogata la pena di Euro 500 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione il difensore dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza per insussistenza del fatto ed in subordine una diminuzione della pena.

Ha inoltre proposto appello, anch’esso convertito in ricorso, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, chiedendo un aumento della pena.
Motivi della decisione

3. La sentenza deve essere annullata per intervenuta depenalizzazione. Invero la novella legislativa del Codice della Strada, introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120, ha depenalizzato la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., lett. A).

Per quanto detto si impone l’annullamento della sentenza di condanna in applicazione dell’art. 2 c.p., comma 2.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza 3 dicembre 2009 del Tribunale di Palmi perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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