Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 29-04-2011, n. 16732 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22/9/2009 il Tribunale di Macerata condannava M.A. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, per la detenzione per fini di cessione di una ingente quantità di hashish, pari kg. 9,891 (acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata la pena di anni 10 di reclusione ed Euro 40.000 di multa.

Con sentenza del 24/5/2010 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte distrettuale che il quantitativo di sostanza detenuto era idoneo ad agevolare il consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicomani, oltre 17.000=, sicchè configurabile era l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, indipendentemente dalla prova della possibilità di saturazione del mercato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge ed difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80.

La sentenza aveva ignorato la insussistenza di criteri obiettivi, quali il contesto territoriale, l’elemento qualitativo il dato sociologico della correlazione tra l’importazione della droga e le caratteristiche dello smercio che deponevano per l’insussistenza della aggravante. Peraltro la pronuncia era in contrasto con una recente decisione della Suprema Corte, la quale aveva ritenuto configurabile l’ingente quantità solo in presenza di oltre 50 kg. di hashish (Cass. 20119/10).

Con motivi nuovi depositati il 27/12/2010, il difensore dell’imputato ha ribadito le censure alla sentenza.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo cui la circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, la cui "ratio legis" è da ravvisare nell’incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l’apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza (Sez. u, sentenza n. 17 del 21/06/2000 Ud. (dep. 21/09/2000), Primavera, rv. 216666).

Ne consegue che, superando risalenti orientamenti interpretativi, al fine di configurare l’aggravante, è irrilevante che la quantità di sostanza raggiunga valori massimi e non è necessario che sia idonea a saturare il mercato, tenuto conto, peraltro, che la portata complessiva della domanda di mercato e di difficile accertamento (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24571 del 03/06/2010 Ud. (dep. 30/06/2010), Iberdemaj, Rv. 247823).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi enunciati, valutando l’elevato dato ponderale, la possibilità dell’estrazione di oltre 17.000 dosi e, quindi, l’agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicomani, con concreto pregiudizio della salute pubblica. Vero è, come segnalato dalla difesa dell’imputato, che secondo recenti pronunce della 6^ sezione di questa Corte, è stato ritenuto che non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta Chilogrammi (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42027 del 04/11/2010 Ud. (dep. 26/11/2010), Immorlano, rv. 248740; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20120 del 02/03/2010 Ud. (dep. 26/05/2010), Mtumwa, rv. 247375).

Tale orientamento non può essere condiviso, in quanto, in assenza di una esplicita disposizione di legge, non è consentito al giudice predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

Peraltro, tale disposizione non viola comunque il principio di determinatezza, dovendo aversi riguardo, perchè possa essere configurata l’aggravante, 1) all’oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; 2) al grave pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quantitativo comporta; 3) alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi ricavabili.

Va ribadito pertanto che l’apprezzamento della Corte di merito, in quanto congruamente e logicamente motivato si sottrae al vaglio di legittimità, essendo rispettoso dei parametri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *