T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 3678 interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 23 maggio 2008 CONSOB contestava all’odierno ricorrente, nella qualità di componente del Comitato promotore per la costituzione della Banca di Credito Cooperativo del Lazio, l’asserita violazione dell’art. 94 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in quanto nel periodo intercorrente fra il 20 settembre 2003 ed il 4 giugno 2004 sarebbero state offerte in sottoscrizione azioni della costituenda banca (con riveniente sollecitazione all’investimento), senza la prevista, preventiva comunicazione all’Autorità di vigilanza.

Con tale atto veniva al ricorrente stesso comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 34.430,00.

Anteriormente all’adozione della determinazione sanzionatoria di cui sopra, venivano formulate nei confronti del ricorrente una serie di richieste istruttorie, fra le quali quelle (oggetto del presente gravame) riguardanti gli indirizzi dei sottoscrittori delle azioni della costituenda Banca ed i verbali delle riunioni del Comitato promotore.

Questi i dedotti argomenti di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs. 58/1998. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione dei principi del giusto procedimento e di legalità. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.

Assume in primo luogo il ricorrente che i destinatari della richiesta, da parte di CONSOB, di trasmissione di dati e notizie, nonché di atti e documenti, siano gli investitori ed i soggetti sospettati di aver svolto attività di sollecitazione all’investimento.

Osserva, ulteriormente, che tale attività – ove effettivamente configurabile in tali termini – sarebbe cessata, da parte del Comitato promotore per la costituzione della Banca di Credito Cooperativo del Lazio, il 4 giugno 2004: per l’effetto assumendo che la richiesta istruttoria formulata dalla Commissione, intervenuta oltre quattro anni dopo, sia largamente intempestiva rispetto alle indicazioni ricavabili dalle pertinenti disposizioni dettate dall’art. 97 del D.Lgs. 158/1998, atteso che la contestata condotta non avrebbe rivestito, al momento di adozione del gravato provvedimento, alcun carattere di perdurante attualità.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 187octies del D.Lgs. 58/1998. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento di potere. Carenza di legittimazione rispetto ai provvedimenti stessi.

Il ricorrente, non identificabile con il suddetto Comitato promotore, sarebbe comunque privo della necessaria legittimazione passiva quanto alla contestata richiesta istruttoria, il cui destinatario avrebbe dovuto essere, unicamente, il Comitato stesso.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

CONSOB, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse; ed ha, ulteriormente, controdedotto alle doglianze esposte con l’atto introduttivo del giudizio, conclusivamente invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 5680, pronunziata nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2008.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 marzo 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente inammissibile per carenza di interesse.

Gli atti dal ricorrente impugnati con il presente mezzo di tutela, ancorché dalla parte qualificati in chiave "provvedimentale", hanno sostanza di elementi endoprocedimentali di natura istruttoria, in quanto tali insuscettibili di integrare autonoma e diretta fonte di pregiudizio per la posizione vantata dal dott. B..

Con atto in data 19 settembre 2008, infatti, CONSOB – nel prendere atto che il medesimo dott. B., con precedente nota del 21 novembre 2007, aveva trasmesso taluni documenti alla stessa Commissione per conto del Comitato Promotore per la costituzione della Banca di Credito Cooperativo del Lazio – chiedeva di conoscere gli indirizzi dei sottoscrittori delle azioni della costituenda Banca, nonché di acquisire copia dei verbali delle riunioni dello stesso Comitato Promotore.

Nello stesso atto del 19 settembre 2008 (oggetto dell’odierna impugnativa), CONSOB precisava altresì che la richiesta istruttoria come sopra formulata si atteggiava quale espressione dei poteri alla Commissione riconosciuti dall’art. 187octies, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: il quale, nel quadro dello svolgimento dell’attività di vigilanza rimessa alla stessa CONSOB, consente di "richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196".

La richiesta di cui sopra veniva reiterata dall’Autorità di vigilanza in data 2 ottobre 2008: nella circostanza sottolineandosi:

– non soltanto l’intervenuta contestazione (in data 23 maggio 2008), nei confronti del dott. B., della violazione delle prescrizioni del D.Lgs. 58/1998 riguardanti lo svolgimento di un’offerta al pubblico;

– ma anche la presenza di apposito disposizione – di cui all’art. 187quinquiesdecies del TUF – volta a ricongiungere alla mancata ottemperanza delle richieste formulate da CONSOB, ovvero al frapposto ritardo nell’esercizio delle funzioni alla medesima rimesse, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Come dallo stesso ricorrente sottolineato (si confronti, in proposito, la memoria depositata in giudizio il 9 marzo 2011), il procedimento avviato con le contestazioni del 23 maggio 2008 si è concluso con provvedimento applicativo di sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione dell’affermata violazione della disposizione di cui all’art. 94, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Tale determinazione veniva impugnata dal ricorrente e dagli altri soggetti della stessa destinatari dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (all’epoca competente a conoscere della controversia) e da quest’ultima annullata nella parte relativa all’entità della sanzione.

Le circostanze come sopra illustrate confermano che, a fronte della richiesta informativa gravata, ancorché l’inosservanza della stessa sia astrattamente presidiata da apposito apparato sanzionatorio, il procedimento nell’ambito del quale si è inalveata l’interlocuzione sostanziatasi nelle determinazioni istruttorie con il presente mezzo di tutela gravate si è concluso con l’applicazione di provvedimento afflittivo irrogato:

– non già in ragione della mancata corrispondenza alla esigenza informativa come sopra fatta valere da CONSOB in ambito endoprocedimentale;

– ma, piuttosto, a fronte della ritenuta violazione delle prescrizioni dettate dal TUF in materia di sollecitazione all’investimento non preceduta dalla necessaria previa informativa all’Autorità di vigilanza;

violazione che, è bene ribadirlo, è stata confermata anche a seguito dell’impugnazione dinanzi alla (allora) competente Corte d’Appello, la cui conclusiva pronunzia ha (esclusivamente) rimodulato l’importo della sanzione applicata.

Le considerazioni precedentemente svolte persuadono che gli atti gravati, lungi dall’assumere diretta valenza pregiudizievole per la parte ricorrente, si sono piuttosto inquadrati – con carattere di esclusa autonomia – nel quadro della consecuzione procedimentale preordinata al completamento del quadro cognitivo riguardante l’affermata violazione delle prescrizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs. 58/1998: atteggiandosi quale espressione del potere istruttorio rimesso alla procedente Autorità di vigilanza.

Da quanto sopra deriva che la riscontrata valenza endoprocedimentale delle gravate richieste istruttorie non consente di ricongiungere ad esse l’attitudine provvedimentale accreditata nella prospettazione di parte ricorrente: per l’effetto dovendosi escludere che in capo al dott. B. sia ravvisabile il necessario interesse alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale, riguardato con riferimento all’ineludibile parametro rappresentato dalla presenza di una determinazione amministrativa avente carattere di attuale, personale e diretto pregiudizio per una posizione giuridica sostanziale dall’ordinamento contemplata e tutelata.

Nel condividere, in relazione a quanto esposto, le considerazioni in proposito rassegnate dalla difesa di CONSOB con memoria depositata il 1° luglio 2010, non può quindi esimersi il Collegio dal dare atto dell’inammissibilità del gravame per carenza di interesse: correndo peraltro l’obbligo di sottolineare come lo stesso ricorrente (con la citata memoria depositata il 9 marzo 2011) abbia posto in luce (pag. 6) che "essendosi ormai concluso il procedimento sanzionatorio, è venuto meno qualsiasi ragione e/o interesse da parte dell’Autorità garante alla permanenza degli effetti degli atti impugnati; dovendosi pertanto rilevare l’intervenuta cessazione della materia del contendere".

Tale affermazione – pur ribadita l’originaria carenza di interesse all’impugnazione all’esame, giusta quanto in precedenza precisato – evidenzia che la conclusione del procedimento di cui sopra esclude, comunque, la persistenza (e, quindi, l’attuale individuabilità) di interesse alcuno alla prosecuzione del giudizio (anche, se non soprattutto) in capo all’odierno ricorrente (oltre che all’Autorità di vigilanza, come dal medesimo ipotizzato): e ciò in quanto la chiusura delle attività preordinate all’accertamento della violazione del TUF di cui sopra (nonché la definizione del ricorso giurisdizionale proposto avverso la determinazione sanzionatoria adottata da CONSOB) con ogni evidenza priva di rilevanza alcuna la delibazione riguardante la legittimità (o meno) dell’adozione di atti aventi collocazione meramente interlocutoria nel quadro del procedimento medesimo.

Richiamate le rassegnate considerazioni – e, con esse, l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse – dispone conclusivamente il Collegio di porre le spese di lite a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente B.G. al pagamento delle spese di lite in favore della resistene Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB, costituitasi in giudizio. per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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