Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 29-04-2011, n. 16704 sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ni Remo che ha concluso per l’inammissibilità (P.C.).
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica con sentenza del 13 marzo 2009, ha condannato M.P. alla pena di Euro 150 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, per il reato p. e p. dall’art. 674 c.p. perchè,in luogo di pubblico transito, gettava e comunque versava liquido e materiale antiparassitario nel fondo di proprietà di G.G. e C.G., in (OMISSIS).

L’imputato a mezzo del proprio difensore ha proposto appello, poi trasmesso da quell’ufficio a questa Corte di cassazione per i seguenti motivi:

1. Estraneità al fatto del M. ed insussistenza del fatto.

Sarebbe stato acclarato che l’imputato non aveva effettuato per l’annata agraria 2004 nessuna attività culturale agraria nel noccioleto di sua proprietà, a confine con la casa e il terreno di G.G., poichè tutte le lavorazioni erano state appaltate per la coltivazione a terzi. Inoltre il trattamento (spargimento) contestato sarebbe avvenuto esclusivamente all’interno del noccioleto di proprietà del M., mediante diffusione di acqua ramata o verderame, cioè di una miscela contenente solfato di rame usata in agricoltura perfettamente compatibile con le tecniche di agricoltura biologica.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Di fatti la sentenza, emessa all’udienza del 3 novembre 2008, fu depositata il 13 marzo 2009, comunicata al difensore in data 26 e 27 aprile 2009 mentre l’atto di appello è stato depositato solo in data 11 giugno 2009, in evidente violazione del termine di trenta giorni di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), decorrente proprio dalla data della comunicazione dell’avviso di deposito ex art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c). Pertanto la decisione è divenuta irrevocabile in data 28 maggio 2009. D’altra parte, l’atto di impugnazione presentato finisce per censurare in via esclusiva profili di fatto non esaminabili da parte di questo Supremo Collegio. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in Euro mille, oltre IVA e accessori di legge.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in Euro mille oltre IVA e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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