Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 29-04-2011, n. 16749 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dr. D’Angelo Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6-9-2010 il tribunale di Napoli – Sez. Riesame rigettava l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 c.p.p. dal difensore di D.M.S. avverso provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli, in data 6-8-2010, che rigettava l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il difensore deducendo la violazione degli artt. 274, 275 e 299 c.p.p., ed evidenziando sul punto che era da censurare la valutazione resa dal Tribunale in ordine alla pericolosità dell’indagato, che era stata desunta dalla circostanza che egli si trovasse, al momento dell’arresto, insieme a soggetto latitante, ed avesse la disponibilità di una carta d’identità falsa.

Gli elementi presi in considerazione, ad avviso del ricorrente, non erano validi in quanto non riferibili al fatto contestato.

Peraltro il difensore rilevava che il Tribunale aveva formulato una valutazione di pericolosità contrastante con i giudizi definiti nel merito.

In secondo luogo rilevava la carenza della motivazione sui punti rilevati dalla difesa in sede di impugnazione, ossia l’adeguatezza della misura riferita anche alle condizioni di salute del soggetto istante.

Pertanto concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero deve evidenziarsi che nel provvedimento inerente alla istanza di sostituzione di misura cautelare il Giudice di merito ha il compito di valutare la permanenza o meno delle originarie esigenze cautelari, consacrate nella disposizione enunciata dall’art. 274 c.p.p., onde – restando impregiudicata la valutazione della validità del quadro indiziario – va considerata l’esistenza dei presupposti che impongono il permanere dello stato di custodia originariamente imposto, ovvero la possibilità di sostituire la misura detentiva con quella invocata dalla difesa.

Nell’ambito di tale valutazione il Giudice è dotato del potere discrezionale, e pertanto il provvedimento cautelare resta suscettibile di valutazione in questa sede limitatamente alle ipotesi di vizio della motivazione, ovvero di violazione di legge processuale e penale.

Può menzionarsi al riguardo sentenza di questa Corte – Sez. 6^, del 30 ottobre 1998, n. 2852, Lamsadeq – RV211755 – secondo la quale "L’apprezzamento della pericolosità del ricorrente sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ai fini della concessione degli arresti domiciliarle riservato al giudice di merito ed è incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato".

Tanto premesso resta da rilevare che, nella specie, il Tribunale del riesame ha compiuto una corretta analisi dei presupposti preclusivi dell’accoglimento del gravame, data la esauriente motivazione del provvedimento impugnato.

Nè è dato ravvisare un contrasto tra l’ordinanza de qua e la sentenza emessa dal primo giudice.

A riguardo, infatti, la Corte rileva che il riferimento fatto dal ricorrente al principio secondo cui deve ritenersi vincolante la sentenza di merito – pur condivisibile – resta nella specie non pertinente, poichè il giudice della cautela ha fatto autonoma valutazione discrezionale dei presupposti di pericolosità del soggetto sottoposto a misura idonei a fondare un valido provvedimento di rigetto dell’istanza diretta ad ottenere l’applicazione di misura meno affittiva.

In tale quadro cautelare appare anche legittimo il riferimento al comportamento del soggetto che appariva come vicino ad un latitante, data l’esigenza di riferire il giudizio di pericolosità alla globale analisi della personalità del soggetto interessato all’istanza.

Devono peraltro ritenersi inammissibili le argomentazioni del ricorrente indirizzate a proporre un diverso contesto delle esigenze cautelari, rimesse alla valutazione discrezionale del giudice procedente. In conclusione la Corte deve rigettare il ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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