T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 3670 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette in fatto l’odierno ricorrente di aver ottenuto il rilascio di copia della documentazione richiesta con istanza di accesso del 30 novembre 2010, fatta eccezione per gli atti progettuali – per i quali è stata consentita la sola visione – approvati con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0067 del 9 febbraio 2010, con il quale è stata disposta la revoca del contributo concesso al Comune di Gerano per la riparazione dei danni subiti da un edificio a seguito di sisma, i cui lavori sono stati progettati dal ricorrente, che ne è stato anche direttore.

A sostegno della proposta azione articola parte ricorrente il seguente profilo di censura:

– Violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e del D.P.R. n. 184 del 2006, recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere, carenza di motivazione.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni con formula di rito.

Con memoria successivamente depositata la difesa del Commissario Delegato ha rappresentato che con nota del 23 marzo 2011 è stata rilasciata al ricorrente la richiesta documentazione.

Alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2011 parte ricorrente ha dichiarato essere intervenuta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Dopodichè la causa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

In via pregiudiziale ed assorbente, il Collegio deve prendere atto che la documentazione richiesta dal ricorrente, cui il gravato diniego di accesso si riferisce, è stata allo stesso rilasciata con nota del 23 marzo 2011, come confermato dal difensore del ricorrente alla odierna camera di consiglio, il quale ha dichiarato essere venuto meno l’interesse alla decisione.

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico delle resistenti Amministrazioni, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 635/2011 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna le resistenti Amministrazioni al pagamento in solido, a favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida forfettariamente in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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