Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 29-04-2011, n. 16741 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4-12-2009 il Giudice di Pace di Avigliana pronunziava la condanna di C.L. e M.R. per reati di cui agli artt. 81 cpv e 582 c.p. ascritto al C. e artt. 81 cpv., 594 e 612 c.p. ascritto al M., come da rubrica accertati in data (OMISSIS), infliggendo a ciascun imputato la pena di Euro 600,00 di multa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore del C., deducendo la nullità per mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

A riguardo evidenziava che il C. aveva negato di aver colpito qualcuno e che in sentenza si era affermata la responsabilità per lesioni in base alle dichiarazioni della parte lesa e dei testi,in base alle quali era invece da escludere che l’imputato avesse commesso fatti di ingiurie e lesioni.

Altro ricorso veniva proposto nell’interesse di M.R., deducendo la nullità della sentenza in relazione all’art. 582 c.p. e art. 546 c.p.p., per illogica motivazione, in relazione alla sussistenza del delitto di lesioni desunte da deposizioni della persona offesa e dei testi.

A riguardo si rilevavano discrasie, avendo la persona offesa, C., riferito di aver riportato dolori al ventre,laddove era stato contestato al M. di aver causato un trauma contusivo al viso, colpendo la persona offesa con pugni al volto.

Le certificazioni mediche inoltre erano rivelatrici di patologie che non riguardavano la zona del ventre, e pertanto la difesa riteneva insussistenti i presupposti per affermare la consumazione del reato, e censurava come illogica la motivazione.

Con altro motivo il ricorrente deduceva la erroneità della decisione e la illogicità della stessa sentenza per il proscioglimento ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 dal reato di cui all’art. 612 c.p..

A riguardo evidenziava che la sentenza aveva assolto l’imputato dal delitto di minaccia rilevando che mancava una prova certa, non avendo alcun teste riferito di avere udito le minacce in contestazione.

Ad avviso del ricorrente, diversamente,doveva ritenersi l’assenza di alcuna minaccia. Per tali motivi si chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte rileva che l’impugnazione proposta dal C. deve essere qualificata come appello,ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5.

Invero, come stabilito da questa Corte (v. Sez. 3, sentenza del 3.12.2002, n. 40575 – RV 222717) "La regola stabilita dall’art. 568 c.p.p., comma 5, secondo la quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, trova applicazione anche con riferimento al ricorso per cassazione proposto per saltum per manifesta illogicità della motivazione, sempre che la decisione impugnata rientri tra quelle oggettivamente appellabili".

Deve peraltro essere convertita in appello anche l’impugnazione formulata dal M., che aveva proposto il ricorso come unico mezzo di impugnazione esperibile, al fine di assicurare l’unicità del giudizio di impugnazione(ex art. 580 c.p.p.) ricorrendo il presupposto della conversione del mezzo di impugnazione costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla "stessa sentenza" (v.in tal senso SS.UU., 6/10/2005, n. 36084, Fragomeli – RV 231807).

Gli atti vanno dunque trasmessi al Tribunale di Torino,competente per il giudizio di appello.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Qualificata l’impugnazione di C.L. come appello,e convertito in appello il ricorso di M.R. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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