T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 3667 Personale carcerario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
rbale;
Svolgimento del processo

Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver partecipato al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria riservato ai volontari in congedo dalle Forze Armate indetto con D.M. del 12 novembre 1996, pubblicato sulla G.U. IV Serri Speciale n. 96 del 3 dicembre 1996 e di essersi collocato, sulla base del punteggio conseguito di 3,50 punti, in posizione non utile all’assunzione.

Successivamente alla autorizzazione per l’Amministrazione Penitenziaria ad assumere nuovi agenti, per effetto della legge n. 356 del 2000, il ricorrente è stato convocato e, sottoposto ai prescritti accertamenti e utilmente collocato in graduatoria, è stato ammesso, con nota del 10 luglio 2001, al corso di formazione presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria a far data dal 5 settembre 2001.

Superati gli esami di fine corso, il ricorrente ha quindi prestato giuramento il 14 novembre 2001, ricevendo nella stessa data la notifica del gravato provvedimento, con il quale è stata disposta l’esclusione dello stesso dall’assunzione per non essersi utilmente collocato nella graduatoria, avendo egli riportato, diversamente da quanto affermato nella dichiarazione sostitutiva, la sanzione disciplinare di 3 giorni di consegna in qualità di Carabiniere ausiliario, come risultante da un successivo esame del foglio matricolare, con conseguente modifica del punteggio inizialmente attribuitogli di 3,50 punti a 1,50 punti.

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente il seguente complesso motivo di censura:

– Violazione di legge – Eccesso di potere per sviamento – Eccesso di potere per illogicità manifesta – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti – Eccesso di potere per omessa motivazione.

Lamenta il ricorrente la contraddittorietà della gravata determinazione, avendo l’Amministrazione resistente disposto la sua ammissione in servizio facendogli prestare giuramento, per poi sancirne l’esclusione dal concorso.

Denuncia, altresì, l’irragionevolezza della previsione contenuta nel D.M. 12 novembre 1996 laddove stabilisce l’attribuzione di 2 punti per non aver riportato il concorrente alcuna sanzione disciplinare, prescindendo dalla verifica del concreto disvalore dell’illecito disciplinare, affermando di non avere mai avuto conoscenza della sanzione inflittagli, non essendo mai stata la stessa comunicata e non essendo mai stato instaurato il procedimento disciplinare, in denunciata violazione degli artt. 56, 57, 58, 59 e 64 del D.P.R. n. 545 del 1986, nonché dell’art. 75 del medesimo decreto per essergli stata preclusa la possibilità di chiedere la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare.

Afferma, inoltre, parte ricorrente, come ai sensi del D.M. 12 novembre 1996, sarebbe temporalmente circoscritta la possibilità di effettuare accertamenti, dovendo la stessa intendersi preclusa una volta che sia intervenuta l’assunzione in ruolo per effetto del giuramento prestato, come anche desumibile dall’art. 4, comma 2, di tale decreto, che stabilisce la possibilità di accertare il possesso dei requisiti generali fino all’immissione in ruolo.

Sotto altro profilo, il gravato provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente violazione delle prerogative partecipative del ricorrente.

Il gravato provvedimento, in quanto adottato successivamente all’immissione in ruolo, avrebbe le finalità di un licenziamento, e, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive ormai consolidate, non recherebbe alcuna indicazione circa il contemperamento dei contrapposti interessi né alcuna congrua motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale all’esercizio del potere di autotutela.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito.

Con ordinanza n. 1334/2002 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.

Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza 1686/2002.

Alla Pubblica Udienza del 23 marzo 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria per non essersi egli utilmente collocato nella graduatoria a seguito della rettifica del punteggio inizialmente attribuitogli, essendo risultato, da un successivo esame del foglio matricolare, che, diversamente da quanto affermato nella dichiarazione sostitutiva, lo stesso ha riportato la sanzione disciplinare di 3 giorni di consegna in qualità di Carabiniere ausiliario, con conseguente modifica del punteggio inizialmente attribuitogli di 3,50 punti a 1,50 punti.

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si andranno ad illustrare.

In punto di fatto, va precisato che il ricorrente, ammesso al corso di formazione presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria a far data dal 5 settembre 2001 e superati gli esami di fine corso, ha prestato giuramento il 14 novembre 2001, ricevendo nella stessa data la notifica del gravato provvedimento.

L’esclusione del ricorrente dall’assunzione nel Corpo della Polizia Penitenziaria è stata determinata dalla modifica della sua collocazione in graduatoria a seguito della sottrazione di 2 punti, inizialmente attribuiti per la mancanza di sanzioni disciplinari durante il servizio di Carabiniere Ausiliario, collocandosi conseguentemente in posizione non utile per l’assunzione.

Il D.M. 12 novembre 1996, con cui è stato indetto il concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria riservato ai volontari in congedo dalle Forze Armate, prevede, all’art. 4, comma 2, che "L’accertamento dei requisiti generali…può essere svolto in ogni fase o grado della procedura, fino all’immissione in ruolo" così consentendo all’Amministrazione procedente di effettuare gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti e la verifica del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati in ogni fase della procedura.

Nessun profilo di contraddittorietà è, pertanto, riscontrabile nell’azione amministrativa per essere stato il ricorrente ammesso al corso di formazione e successivamente escluso dall’assunzione, trovando tale ultima vicenda fondamento nelle risultanze emergenti dagli accertamenti svolti sulla documentazione matricolare del ricorrente.

Né il gravato provvedimento può ritenersi affetto da profili di illegittimità derivata connessi alla mancata comunicazione al ricorrente della irrogazione della sanzione disciplinare di 3 giorni di consegna durante l’espletamento del servizio quale Carabiniere ausiliario, essendo tale sanzione riportata nel foglio matricolare e dovendo pertanto ritenersi conosciuta o conoscibile, da parte del ricorrente, sin dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in questione.

Non può, inoltre, ritenersi irragionevole la previsione contenuta nel D.M. 12 novembre 1996 laddove stabilisce l’attribuzione di 2 punti per non aver riportato il concorrente alcuna sanzione disciplinare, trattandosi di concorso riservato ai volontari in congedo dalle Forze Armate e costituendo la mancanza di sanzioni disciplinari un elemento che coerentemente con la tipologia di selezione può essere valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Quanto al limite temporale entro cui l’Amministrazione può procedere alla verifica dei titoli e dei requisiti, non ignora il Collegio il proprio orientamento, espresso nel senso che una volta che il procedimento concorsuale si sia concluso con l’immissione in ruolo, l’Amministrazione non può più esercitare i poteri che, per loro natura, presuppongono la mancata conclusione della procedura, quali quelli che si risolvono nella esclusione dei concorrenti dall’assunzione in ragione di valutazioni che devono necessariamente precedere la conclusione dell’iter in quanto inerenti l’accertamento dei requisiti o dei titoli.

Tuttavia, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, decisiva valenza assume la circostanza che l’esclusione del ricorrente rechi la medesima data in cui lo stesso ha prestato giuramento, non potendo conseguentemente ritenersi intervenuta la sua immissione in ruolo.

Giova, inoltre, ricordare che il citato D.M. 12 novembre 1996 prevede che per la formazione delle graduatorie l’Amministrazione si sarebbe avvalsa delle dichiarazioni rese dai candidati nelle loro istanze, "con riserva di accertamento dei requisiti e dei diritti risultanti dall’esame successivo della documentazione", precisando che con provvedimento motivato del Direttore generale sarebbe stata disposta "l’esclusione, in ogni fase degli accertamenti, dei candidati che risultino cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità o che comunque non risultino in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione nel Corpo" (art. 2, comma 3, d.i.).

I vari atti della procedura selettiva sono stati, quindi, sottoposti alla clausola di riserva dell’accertamento dei requisiti, con conseguente insussistenza di un affidamento in capo al ricorrente o consolidamento di posizioni meritevoli di tutela.

Venendo in rilievo una procedura concorsuale nel cui ambito la collocazione in graduatoria è determinata sulla base dei titoli posseduti e l’espressa previsione della riserva di accertamenti in ogni fase della stessa precludono la configurabilità di un obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, con conseguente infondatezza della corrispondente censura che ne denuncia l’intervenuta violazione.

Alla luce, dunque, delle previsioni contenute nel citato D.M. e considerato che il ricorrente, al momento della esclusione dall’assunzione – intervenuta nella medesima data di prestazione del giuramento – non poteva ritenersi immesso in ruolo, il ricorso in esame va rigettato.

La natura della controversia suggerisce la compensazione tra le parti della spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 1406/2001 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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