Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-11-2010) 29-04-2011, n. 16730 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – P.N. ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, del 7 luglio 2005, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di Euro 700,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per 45 giorni.

Deduce il ricorrente che erroneamente è stata affermata la responsabilità dell’imputato, non essendovi prova che lo stesso si trovasse in stato di ebbrezza.

2 – Il ricorso è manifestamente infondato, e dunque inammissibile.

In realtà, legittimamente il giudice del merito ha affermato la responsabilità dell’imputato, avuto riguardo agli elementi probatori acquisiti in atti, dai quali è emerso che il P. si trovava, al momento del controllo, in alterate condizioni psico-fisiche in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche.

La manifesta infondatezza del ricorso ne determina l’inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La declaratoria d’inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato, pur maturata dopo la sentenza di secondo grado.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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