Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-03-2010) 29-04-2011, n. 16718 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.F. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in data 3 giugno 2010, il G.U.P. del Tribunale di Bari applicava nei suoi confronti, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni 3 e mesi nove di reclusione oltre ad Euro 14.000,00 di multa per illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 444 c.p.p., commi 1 e 2 osservando che la richiesta di "patteggiamento" indicava la pena finale concordata in anni 3 e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, mentre il G.U.P. aveva indicato in motivazione la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa e, in dispositivo, quella di anni 3 e mesi nove di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa discostandosi, così, dalla pena originariamente pattuita con il Pubblico Ministero.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione relativamente alla insufficiente indicazione dei parametri di quantificazione della pena fissati dall’art. 133 c.p. ed alla corretta qualificazione giuridica dei fatti.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato e la sua natura assorbente esime il collegio dall’esaminare il secondo motivo dedotto.

Invero, come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, effettivamente la pena concordata tra le parti era quella di anni 3 e mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa diversa, quindi, da quella poi applicata dal G.U.P., peraltro con indicazione difforme del quantum riportato in dispositivo rispetto a quello considerato in motivazione.

Ciò posto, deve osservarsi che in tema di patteggiamento il giudice non può che respingere o accogliere la richiesta delle parti senza facoltà di operare interventi che modifichino il tema pattiziamente devoluto, dovendosi limitare a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda, in difetto o in eccesso, dai limiti legali (cfr. Sez. 6, n. 3461, 19 marzo 1998).

La pena applicata è, pertanto, diversa da quella effettivamente concordata con conseguente invalidità dell’accordo raggiunto tra le parti che determina dunque questa Corte all’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato (v. Sez. 1, n. 16766, 3 maggio 2010; Sez. 6, n. 7952, 21 febbraio 2008).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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