Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 02-05-2011, n. 16885 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

hiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 marzo 2011, la Corte di appello di Palermo dichiarava l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna del cittadino polacco K.R., richiesta, con mandato di arresto Europeo, dall’autorità giudiziaria polacca per l’esecuzione della pena di anni due di reclusione, inflittagli con sentenza definitiva per il reato di rapina, commesso nel (OMISSIS).

2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’interessato, con cui denuncia:

– la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), in quanto la Corte di appello non avrebbe ravvisato i requisiti per l’esecuzione della pena in Italia, pur avendo prodotto documentazione a riprova della stabile residenza nello Stato e segnatamente il codice fiscale richiesto il 21 luglio 2009, la richiesta del 14 maggio 2010 diretta al consolato polacco in Roma per l’emissione di un nuovo passaporto, un certificato dell’ASL del 24 gennaio 2011, una dichiarazione della compagna circa la loro convivenza in Italia da circa un anno.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Perchè lo straniero possa eseguire in Italia una condanna definitiva straniera, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), è necessario che lo stesso sia residente nel territorio del nostro Stato.

Questa Corte suprema ha ormai consolidato l’insegnamento sulla nozione di residenza, ai fini della legge ora citata, nei termini richiamati dalla Corte distrettuale. Essa implica uno stato di radicamento reale e non estemporaneo del cittadino straniero con il territorio italiano, dimostrativo del fatto che egli abbia ivi istituito, con continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale, la sede principale, anche se non esclusiva, dei propri interessi affettivi, economici e lavorativi.

Tipologia di radicamento non ravvisabile nel caso del ricorrente, privo in Italia di una lecita e non precaria occupazione lavorativa e la cui presenza nello Stato non riveste – alla luce della documentazione prodotta – i caratteri di apprezzabile continuità temporale e stabilità (Corte di giustizia delle Comunità Europee, sent. 17 luglio 2008, Kozlowski).

Il ricorso è pertanto inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di Euro mille in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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