Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 02-05-2011, n. 16763

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della Libertà di Torino, su appello del PM nell’ambito di un procedimento promosso contro il T., indagato insieme ad altri soggetti, per delitti concernenti lo spaccio di stupefacenti, applicava all’appellato la massima misura cautelare relativamente a due fatti di detenzione di quantità imprecisate di cocaina commessi in (OMISSIS) (capo 4) ed in (OMISSIS) ed altri luoghi dal (OMISSIS) (capo 5).

2. Ricorre il T., mediante il difensore avv.to Femia, e denuncia con un primo motivo violazione di legge, dato che la citazione a comparire all’udienza fissata per la trattazione dell’appello gli era stata notificata a mezzo fax presso il difensore domiciliatario; con un secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto sussistente il quadro indiziario a suo carico, viceversa basato su mere supposizioni; con un terzo motivo lamenta la insussistenza delle ragioni cautelari, essendo egli dedito a lecita attività lavorativa e stante il tempo trascorso dai fatti che comunque escludeva il requisito della attualità. 3. Con altro ricorso un secondo difensore del T., Avv.to Bosco, lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta ammissibilità dell’appello del PM, nonostante non vi fosse alcuna certezza che la persona incaricata del deposito presso la cancelleria del TDL fosse collegata all’appellante e munita di apposita delega; con il secondo motivo deduce anch’egli la insussistenza delle individuate esigenze cautelari.

4. I due ricorsi sono stati, preliminarmente alla discussione, riuniti.
Motivi della decisione

1. E’ da esaminare preliminarmente, nell’ordine logico delle questioni, il motivo di ricorso con cui è riproposta la eccezione di inammissibilità dell’appello.

2. La censura, peraltro introdotta con le medesime argomentazioni sollevate innanzi al dice di appello, non ha fondamento.

3. L’atto di impugnazione del P.M. può essere validamente presentato per mezzo di un incaricato, senza necessità che questi sia munito di un formale atto di delega, essendo sufficiente che sia conosciuto dalle persone addette alla cancelleria abilitata alla ricezione dell’atto. Invero, una volta formulata la impugnazione nelle forme di cui all’art. 581 c.p.p., le incombenze conseguenti, volte ad assicurare il pervenire tempestivo di quell’atto al giudice competente al suo esame, costituiscono atto dovuto, hanno natura meramente amministrativa e sono caratterizzate da informalità (Sez. 6, sent. 21866 del 12.4 – 5.6.2007, rv 236696; Sez. 5, sent. 8096 del 11.1 – 27.2.2007, rv 235735; Sez. 6, sent. 4947 del 26.2 – 28.5.2007, rv 208910). L’individuazione del soggetto – appartenente all’Ufficio di Procura – che materialmente deve provvedere alla consegna dell’atto può pertanto avvenire anche ad opera di magistrato diverso da quello titolare del procedimento, in ragione dell’unitarietà ed impersonalità dell’Ufficio di Procura, rilevando solo che l’effettivo presentatore sia soggetto legato da rapporto di ufficio o collaborazione con la Procura della Repubblica.

4. Esattamente dunque il Tribunale distrettuale ha rigettato l’eccezione preliminare, con iter argomentativo che si rifà ai detti principi, avverso i quali avverso le quali il ricorrente non ha apportato convincenti argomentazioni idonee ad un cambiamento di orientamento.

5. Parimenti infondato è il secondo motivo, concernente l’asserita nullità dell’udienza camerale celebrata dal tribunale del riesame dopo che all’indagato l’avviso di fissazione era stato notificato soltanto a mezzo di fax. E’ da osservare che il rilievo è in sè esatto alla luce del disposto dell’art. 150 c.p.p. – che non consente tale forma di notificazione per l’imputato e quindi anche per l’indagato -ma non produce le conseguenze pretese dal ricorrente, e cioè la nullità dell’udienza stessa e di tutti gli atti ad essa conseguenti.

6. Ciò perchè essa non rientra nel novero delle nullità assolute di cui all’art. 179 c.p.p. essendosi risolta non nella omessa citazione dell’indagato bensì soltanto nella sua citazione effettuata con un mezzo non consentito.

7. Ai sensi del successivo art. 184 c.p.p., la sua difesa avrebbe pertanto dovuto eccepirla in limine litis ossia innanzi al Tribunale ed il fatto che ciò non sia avvenuto ha prodotto la sanatoria della nullità. (così Sez. 3, Sentenza n. 46703 del 03/11/2009).

8. Nel merito le censure in ordine al difetto di motivazione sulla valutazione del quadro indiziario sono fondate.

9. La ordinanza impugnata presenta infatti pecche nel ragionamento sillogistico e nella valutazione del quadro indiziario, che non rendono del tutto giustificata la asserita partecipazione del T. ai fatti de quibus.

10. E’ da osservare che sia per l’episodio di cui al capo n. 4 come per quello di cui al capo n. 5 il giudice distrettuale si Sostanzialmente limitato ad enunciare le occasioni di incontro tra il T. ed altri soggetti, indagati perchè ritenuti suoi correi, nonchè a riprendere brani di conversazioni intercettate, estrapolando, dalle stesse, parole ed espressioni, riferentesi o ad oggetti o cose indicati al femminile, o ad appuntamenti od a sotterramenti.

11. Manca tuttavia una ragionata valutazione di dette estrapolazioni, sottoposte ad un indiscriminato ed apodittico accostamento a situazioni di illegalità in virtù di considerazioni che non si prestano ad un unica interpretazione; non è tale la circostanza che gli indagati si vedano in ora tarda o in aperta campagna, ovvero che l’uso di uno linguaggio, peraltro smozzicato, al femminile sia riferibile alla droga. Tali dati sono poi mal collegati alle propalazioni ex art. 210 c.p.p. di V.R., che si riferiscono agli anni (OMISSIS), precedenti l’episodio sub 4 e sub 5 ed hanno ad oggetto l’ambiente familiare facente capo ad altro correo, ma non la esatta indicazione degli interventi del T.;

le dichiarazioni etero-accusatorie in questo caso non possono, quindi, per genericità costituire elemento individualizzante, e non concorrono a rafforzare il quadro indiziario, salvo che non venga rilevato un collegamento attuale e specifico con la condotta contestata.

12. Invero, l’onere motivazionale impone la ricostruzione delle condotte, ed il tribunale distrettuale, avrebbe dovuto (e non lo ha fatto) indicare; specificamente, soffermandosi sui punti critici sottoposti al suo esame, gli elementi significativi dell’inserimento del T. nella trattativa inerente gli acquisti di stupefacente contestati, sia al capo 4 che al capo 5, spiegando anche perchè il contenuto delle conversazioni intercettate dimostrassero quale fosse il contestato profilo concorsuale. E’ invero principio acquisito alla giurisprudenza di questa corte che in tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non può ritenersi assolto, per quanto concerne l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza di completezza espositiva. (Sez. 6, Sentenza n. 40609 del 01/10/2008).

13. In relazione a tali pecche del percorso motivazionale, la ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame sul punto, dovendo il giudice della cautela individuare secondo il parametro della concretezza e non mediante congetturali proposizioni, affermare quale sia stato l’apporto concorsuale del T. nella commissione del reato in esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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