Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 02-05-2011, n. 16757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Ancona ha ribadito la responsabilità, affermata con sentenza del Tribunale di Pesaro del 6 maggio 2005, di B.R. in ordine al delitto di calunnia commesso in danno di P.M. e S.M., accusati con lettera anonima inviata ai CC di Mondavio di aver prodotto e commerciato materiale pedopornografico e ne confermava anche il trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre il condannato e deduce difetto di motivazione per avere la corte omesso di spiegare la riconducibilità dell’invio della lettera calunniosa dal Marocco alla sua condotta, non essendogli egli mai allontanato dall’Italia. Con un secondo motivo, si duole della illogicità della pronuncia, posto che la attribuzione dello scritto alla sua persona era avvenuta in base ai probabilistici e non certi risultati delle perizie grafologiche in atti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. Invero il B. introduce, con i motivi, censure non consentite in sede di legittimità, in parte perchè nuove, in parte perchè dirette ad una rivalutazione delle prove.

3. Infatti, la lagnanza relativa all’omessa risposta sulla impossibilità di aver commesso il reato, mediante la spedizione della lettera contenente le accuse da uno stato estero, dove non si sarebbe mai recato, non è stata sviluppata con l’atto di appello, ma solo enunciata con proposizione assertiva. Pertanto, nessun obbligo incombeva sul giudice distrettuale, il quale non era tenuto ad esaminare una tesi pressocchè inespressa, e peraltro di carattere non decisivo ai fini dell’accertamento della condotta.

4. Quanto, poi, alla contestazione dei risultati delle perizie grafologiche in atti, è evidente che il B. sollecita una diversa lettura, peraltro in modo del tutto generico, introducendo quindi non già una critica sul metodo valutativo delle prove, ma sul merito delle stesse. Si tratta quindi di una censura che non può trovare ingresso innanzi questo giudice di legittimità, che non può sindacare, salvo errori manifesti del ragionamento seguito dal giudice di merito, nei senso della carenza o della illogicità dello stesso, l’apprezzamento del materiale probatorio.

5. Peraltro, la Corte ha compiutamente risolto le apparenti contraddizioni dei rilievi grafologici, dando adeguata spiegazione delle coincidenze tra gli scritti anonimi e quello di comparazione, pervenendo con giudizio logico ed adeguato alla attribuzione dei primi all’imputato, le cui deduzioni, fondate su una consulenza di parte, sono state ritenute superficiali e non dettagliate.

6. Infine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso esclude la rilevanza della eccepita causa estintiva del reato.

7. Al delitto in esame è applicabile il termine massimo di anni 7 e mesi sei (si tratta infatti di fattispecie giudicata in prime cure con sentenza emessa dopo la approvazione della L. n. 205 del 2005, per cui verificata la pendenza in appello successivamente al dicembre del 2005, con conseguente applicazione del regime transitorio di cui all’art. 10, citata legge, comma 3); ma la prescrizione, verificatasi in data 15-4-2010 e quindi successiva alla pronunzia di appello, non ha alcun rilievo.

8. Infatti, l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005).

9. Il ricorrente è in conseguenza da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *