Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 02-05-2011, n. 16759

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Che con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da A.D., indagato di concorso in detenzione di 3 chili di sostanza stupefacente di tipo cocaina (capi P) e diretta alla revoca o alla sostituzione della misura carceraria massima.

Che l’indagato ha proposto ricorso innanzi questa Corte, dolendosi della non corretta identificazione nel soggetto che qualificatosi come "fratello di A." aveva trattato con certo P. la partita di droga, prospettando che era certa la esistenza di un altro fratello del nominato A., sicchè non gli era attribuibile il fatto criminoso de quo al di là di ogni ragionevole dubbio.
Motivi della decisione

Che il giudice distrettuale ha messo in luce come, nella trattativa iniziata tra A.A. ed il P. per la acquisizione della droga, l’odierno indagato si sia intromesso, presentandosi al venditore come il fratello di A. nel corso di una prima telefonata e annunciandogli nel corso di una seconda di avergli mandato con bonifico il denaro occorrente;

che il riconoscimento era confermato dal tenore delle conversazioni tenute con il P., che lo appellava quale fratello del A., il cui ruolo di organizzatore e di prossimo congiunto è peraltro ammesso dallo stesso ricorrente;

che tali elementi indicano una serie indiziaria valida ai fini cautelari, esposta con adeguata motivazione, secondo logica e senza patenti errori;

che viceversa la indicazione di una ipotesi alternativa, oltre che generica e non correlata al fatto in esame – esistenza di un altro fratello, di cui non è specificato il ruolo nella medesima vicenda ascritta al ricorrente – introduce, comunque, elementi di merito, non sottoponibili al vaglio di legittimità;

ribadito che anche in sede di ricorso avverso ordinanza del giudice del riesame, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia corrispondente al requisito della esposizione delle ragioni giuridicamente significative delle ragioni che lo hanno determinato e ed alla assenza nello stesso di illogicità evidenti;

che, nel caso in esame, vi è come detto congruenza delle argomentazioni adottate rispetto al fine giustificativo del provvedimento;

che la rinuncia ai motivi relativi all’esigenza cautelari esime dal loro esame;

che il ricorso è, pertanto, inammissibile;

che in conseguenza della ritenuta inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro 1000 da versare alla cassa delle ammende;

che a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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