Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 02-05-2011, n. 16758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Che con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da A.L., indagato di concorso in detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina (capi I ed L) e diretta alla revoca o alla sostituzione della misura carceraria massima;

che l’indagato ha proposto ricorso innanzi questa Corte, dolendosi della non corretta qualificazione del capo I della imputazione, da qualificarsi come fattispecie tentata e non aggravata dalla ingente quantità della droga trattata;

Che l’indagato ha precisato di non aver messo in discussione i gravi indizi di colpevolezza indicati a suo carico nell’ordinanza applicativa della misura cautelare.
Motivi della decisione

che è principio pacifico che l’indagato non ha interesse ad impugnare un ordinanza applicativa o confermativa di una misura cautelare al fine di ottenere una diversa qualificazione del fatto, qualora ad essa non consegua per il medesimo alcuna utilità, ossia qualora il mutamento invocato non incida sulla possibilità di adottare o mantenere la misura. (Sez. 5, Sentenza n. 45940 del 2005);

che nel caso in esame non ha alcuna influenza sulla esigenza cautelare la diversa qualificazione del fatto (tentato o consumato) o la sussistenza o meno della contestata aggravante, dato che il ricorrente sul punto non ha specificato come potrebbe essere annullata o modificata a suo favore la misura, quale ad esempio per il venir meno di presupposti di applicabilità in punto di pena, nella specie, comunque, irrilevante;

che va considerato che le esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di recidivanza specifica, sono state individuate in relazione alla personalità dell’ A. ed alle condotte, quali dati fattuali, a prescindere dalla loro sussumibilità in una determinata norma, (esistenza di precedenti penali e carattere transnazionale delle operazioni eseguite);

che del tutto generica è la doglianza relativa alla inadeguatezza della motivazione sulla attualità della misura, adeguatamente enunciata dal giudice di merito sul presupposto del pericolo di recidivanza e al contesto nel quale era maturata la condotta criminosa; il ricorrente, sul punto, non si è confrontato con la motivazione, ma si è limitato rilievi di fatto sulla sua situazione familiare, che non hanno peraltro decisiva incidenza sulla esigenza di prevenzione;

che in conseguenza della ritenuta inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro 1000 da versare alla cassa delle ammende.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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