Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 02-05-2011, n. 16756

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha ribadito la responsabilità, affermata dal Tribunale di Caltagirone, in data 8 gennaio 2004, di C.I. per i delitti di resistenza a p.u. e lesioni commessi in data (OMISSIS) ai danni della agente di polizia Ca.Fr., strattonato mentre cercava di impedire all’imputato di compiere atti di violenza contro la ex moglie.

2. Ricorre il C. e lamenta che la Corte si era sottratta all’esame delle doglianze proposte, concernenti la valutazione della testimonianza del Ca., non confortata da alcun riscontro ed anzi smentita dagli altri testimoni dei fatti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. Esso è, invero, centrato su assente manchevolezze della motivazione, che tuttavia il ricorrente non ha curato di indicare in modo specifico, non confrontandosi dialetticamente con quanto ritenuto in sentenza, e non deducendo in particolare quale fosse la ragione della inattendibilità della parte offesa ed in base a quali elementi, non esaminati dal giudice distrettuale, si dovesse pervenire al ribaltamento della decisione di prime cure.

3. La Corte, peraltro, sia pure con motivazione sintetica, ha indicato l’atto violento compiuto dal C. nei confronti del Ca., ed ha specificato che detto comportamento era finalizzato ad impedire l’intervento repressivo della sua condotta da parte dei due poliziotti.

4. In relazione al principio acquisito che per soddisfare il requisito della determinatezza dei motivi che sostengono la motivazione, richiesto dall’art. 581 c.p.p., lett. C), occorre che siano ben individuate le questioni che si intendono prospettare, con la precisa indicazione dei principi di diritto che si assumono violate, al fine di sorreggere le censure, è dunque da sanzionare con la declaratoria di inammissibilità il ricorso del C., il cui contenuto è sostanzialmente fondato su una personale quanto non definita nei presupposti, convinzione di inattendibilità della parte offesa.

5. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro 1000 da versare alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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