Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 02-05-2011, n. 16844 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15.7.2010 il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni – provvedendo sulla richiesta di A.C., che aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna per reati attinenti alla ricettazione di assegni rubati, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:

1)- n. 247/04 del 22.10.04 e n. 61/04 del 27.2.2004 emesse dal Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano – con i reati giudicati con sentenza n. 207/08 del 7.11.2008 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano -, rideterminando la pena complessiva in anni 3 di reclusione ed Euro 800,00 di multa;

2)- n. 302/03 del 14.11.2003 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano – con i reati giudicati con sentenza n. 14/06 del 24.1.2006 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano -, rideterminando la pena complessiva in mesi 9 di reclusione ed Euro 500,00 di multa;

3)- n. 114/07 del 13.6.2007 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano – con i reati giudicati con sentenza n. 303/03 del 14.11.2003 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano -, rideterminando la pena complessiva in anni 3 di reclusione ed Euro 900,00 di multa;

4)- n. 279/04 del 12.11.2004 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano – e n. 38/06 del 22.2.2006 emessa dal Tribunale di Martina Franca con i reati giudicati con sentenza n. 360/03 del 12.12.2003 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano -, rideterminando la pena complessiva in anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Brindisi, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– l’ordinanza era stata emessa da giudice dell’esecuzione incompetente, poichè il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo era stato emesso dal Tribunale di Taranto – sezione distaccata Grottaglie – che aveva condannato A.C. con sentenza in data 17.11.2004, divenuta irrevocabile in data 6.6.2010. Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto che nel provvedimento impugnato era stata ricompresa anche la sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, n. 207/08 del 7.11.2008 che non era ancora divenuta irrevocabile, come risultava da attestazione della Cancelleria allegata al ricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la competenza del giudice dell’esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e, in applicazione del principio della perpetualo jurisdictionis, non muta per la sopravvenuta esecutività di altra sentenza di condanna (V. Sez. 1 sent. n. 24438 del 3.6.2008, Rv.

240811).

Nel caso de quo la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione è dell’aprile 2010, quindi la sentenza del Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Grottaglie – citata dal ricorrente, essendo passata in cosa giudicata successivamente, non sposta la competenza del Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni -.

Deve, invece, essere accolto il secondo motivo di ricorso, in quanto in sede esecutiva può essere riconosciuta la continuazione solo tra reati giudicati con sentenze irrevocabili, e dalla produzione del ricorrente risulta che la sentenza n. 207/08 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano – in data 7.11.2008 non è ancora passata in giudicato.

L’annullamento incide solo sulle sentenze i cui reati sono stati riuniti dal vincolo della continuazione con la suddetta sentenza non ancora passata in giudicato, e quindi sulle sentenze indicate nel gruppo sub 1.

Il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni – a cui gli atti devono essere rinviati dovrà rivalutare la richiesta di continuazione tra le sentenze nn. 247/04 e 61/04 di cui al primo gruppo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui alla sentenza 207/08 del 7.11.2008 del Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Fasano – e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni -.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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